Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17948 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17948 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONCIAURO SALVATORE nato il 29/09/1967 a PALERMO

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 05/10/2017

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 marzo 2015, la Corte di appello di Palermo,

marzo 2013, riduceva ad un anno e sei mesi di reclusione la pena inflitta a
Conciauro Salvatore, ritenuto responsabile del reato di tentativo di violenza
privata aggravata da metodo mafioso.
Su ricorso dell’imputato, la predetta decisione veniva annullata con
rinvio dalla Sezione Quinta Penale di questa Corte con sentenza n.
15139/16 del 12 gennaio 2016, limitatamente all’aggravante del metodo
mafioso di cui all’art. 7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
La Corte di appello di Palermo, nel definire il giudizio di rinvio con
sentenza del 4 novembre 2016, riformava parzialmente la sentenza di
primo grado, escludendo l’aggravante e rideterminando la pena in un anno
di reclusione.

2. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Palermo del 4
novembre 2016, di definizione del giudizio di rinvio, l’imputato ha proposto
ricorso per cassazione con atto datato 14 ottobre 2016 affidato a due
motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
133 cod. pen. La Corte di appello di Palermo ha determinato la pena base
nella metà del massimo edittale senza fornire la spiegazione che è richiesta
in base ai principi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comnna 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine all’art. 62bis cod. pen., per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti
generiche. La Corte di appello di Palermo si è limitata ad affermare che non
possono essere concesse avuto riguardo ai precedenti penali. In realtà,
come l’incensuratezza non è ragione sufficiente per concederle, così la
presenza di precedenti non lo è per negarle.

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in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 19

3. Questo Collegio osserva che i motivi di ricorso, da trattare
congiuntamente perché strettamente connessi, sono manifestamente
infondati.
3.1. La giurisprudenza di legittimità

ha fissato, in materia di

trattamento sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È
stato spiegato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della
media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da

della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
(Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv.
265283). Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di
merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché
siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti
nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014,
Waychey e altri, Rv. 25841001). È stato chiarito che la concessione delle
circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi
a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del
07/07/2010 – dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez.
2, n. 2285 del 11/10/2004 – dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv.
248244).
3.2. Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio ha reso motivazione
adeguata e priva di errori di diritto nonché di vizi di logicità nel negare le
circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena in concreto. La
decisione è adeguatamente sostenuta da un discorso argomentativo
lineare, in cui si richiamano sia la notevole gravità della condotta illecita,
articolata in distinti episodi di minaccia, sia la negativa personalità
dell’imputato, in relazione ai gravi precedenti penali che sono stati
ragionevolmente ritenuti dal giudice del merito, con giudizio di fatto
insindacabile in questa sede, giustificativi della quantificazione della pena.
La Corte di appello, inoltre, ha posto in luce che l’imputato non è meritevole

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parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza

delle circostanze attenuanti generiche anche perché non ha manifestato
segni di resipiscenza.
Peraltro, deve notarsi che non vi è stata alcuna reformatio in pejus,
perché la pena fissata con la sentenza ora impugnata non è maggiore di
quella stabilita come base nella sentenza del Tribunale sopra indicata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai

condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato
escludere – alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi
della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 5 ottobre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CORTE SUPREMA Di CASSAZ1ONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì _ 2O API?. 2018

sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere

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