Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17947 del 21/07/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17947 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARRA ANNA MARIA N. IL 02/04/1962
GRAVANO PASQUALE N. IL 27/03/1960
LA TORRE MARIANO N. IL 12/11/1953
BOCCOLATO EMILIO N. IL 01/07/1952
avverso la sentenza n. 6345/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/07/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/07/2017

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Mura, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.
L’avv. Luigi Iannettone, in difesa dell’imputato La Torre Mariano, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avv. Giovanni Aricò, anche in sostituzione dell’avv. Angelo Raucci,
in difesa dell’imputato Gravano Pasquale, ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2008, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere dichiarava Giarra Anna Maria, La Torre Mariano e
Boccolato Emilio colpevoli del reato – capo «A» – di cui agli artt. 61, nn. 6
e 11, 416-bis cod. pen., per aver partecipato ad una associazione per
delinquere di tipo camorristico, denominata «clan La Torre». Con la stessa
sentenza, veniva dichiarata la responsabilità penale di: 1) Giarra Anna
Maria in relazione a due fattispecie estorsive aggravate – descritte ai capi
«R» e «S», l’una in danno di Golia Angelo e l’altra in danno di Miraglia
Michele – poste in continuazione con il suddetto reato di cui al capo «A»,
aggravate anche ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 2) La
Torre Mariano per il delitto – capo «AD» – di cui agli artt. 110, 378, cod.
pen., aggravato ai sensi del citato art. 7, per avere, in concorso con altri
soggetti, procurato documenti di identità falsi al latitante La Torre Tiberio
Francesco, imputato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., aiutandolo
ad eludere le ricerche dell’Autorità. Il predetto Tribunale, inoltre, dichiarava
Gravano Pasquale colpevole del delitto descritto al capo «Z», di estorsione
aggravata anche ai sensi del citato art. 7, in danno di Neri Salvatore.
Le pene venivano determinate come segue: per Giarra Anna Maria,
concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alle aggravanti di cui all’art. 629 cod. pen. in relazione al più grave
delitto di cui al capo «S», ritenuta la continuazione, in anni nove, mesi otto
di reclusione, euro 1.100,00 di multa; per La Torre Mariano, concesse le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle
aggravanti di cui al più grave delitto di cui al capo «A», ritenuta la
continuazione, in anni cinque e mesi dieci di reclusione; per Boccolato
Emilio in anni sei di reclusione; per Gravano Pasquale, concesse le

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l’accoglimento del ricorso.

circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle
aggravanti di cui all’art. 629 cod. pen., in anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 600,00 di multa.
I fatti venivano ricostruiti mediante l’acquisizione, ai sensi dell’art.
238-bis cod. proc. pen., di sentenze di condanna riguardanti il sodalizio
criminale in questione, il contributo conoscitivo fornito dalle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia e i dati ricavati dalle intercettazioni telefoniche

criminale camorristica di cui veniva accertata l’esistenza, facente capo alla
famiglia La Torre, organizzata verticisticamente e diretta, prima, da La
Torre Augusto e, poi, da La Torre Antonio. Veniva ritenuto che il sodalizio
si avvaleva della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, nel
territorio di Mondragone e in altre zone limitrofe e si dedicava alla
realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti e al conseguimento di molteplici
scopi illeciti.

2. Su gravami degli imputati, in parziale riforma della predetta
sentenza, confermata nel resto, la Corte di appello di Napoli, con sentenza
del 30 ottobre 2014, così decideva: riduceva ad anni otto mesi, otto di
reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflitta a Giarra Anna Maria;
dichiarava assorbito nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. il delitto di
favoreggiamento personale contestato a La Torre Mariano e rideterminava
la pena irrogata a costui in anni cinque di reclusione.

3. L’avv. Giovanni Caiazzo, difensore di Giarra Anna Maria, l’avv.
Camillo Irace, difensore di Boccolato Emilio, l’avv. Luigi Iannettone,
difensore di La Torre Mariano, l’avv. Angelo Raucci, difensore di Gravano
Pasquale, hanno proposto ricorsi per cassazione.

4. L’atto di ricorso proposto nell’interesse di Giarra Anna Maria è
affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 8 legge n. 203 del 1991. La Corte di appello
ha negato il riconoscimento della suddetta attenuante, ritenendo – con
logica argomentativa contraddittoria – che le dichiarazioni della Giarra
hanno apportato un contributo di ridotta significatività alla ricostruzione dei
fatti, inserendosi in un quadro probatorio già completo e autonomamente

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relative a conversazioni intrattenute dagli appartenenti alla consorteria

sufficiente alla verifica delle singole responsabilità. Tuttavia, la stessa
Corte, nelle pagine 66 e 67 della sentenza impugnata, mette in evidenza
come le dichiarazioni della ricorrente hanno delineato il ruolo svolto dagli
altri sodali nella compagine criminosa e quali erano le attività illecite svolte
dal clan, rendendo possibile l’affermazione della responsabilità dei correi.
4.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e

sanzionatorio. Si lamenta la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., oggetto di specifica
doglianza nell’atto di appello. Sul punto, il giudice d’appello ha
completamente omesso la valutazione degli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., tenendo conto esclusivamente dell’aspetto della collaborazione.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. b), in relazione all’art. 125, comma 3, cod.
proc. pen. e con riferimento all’art. 157 cod. pen. La Corte d’appello
avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato di cui all’at. 416-bis
cod. pen. (contestato nel capo «A»), poiché, in base alla previgente
disciplina più favorevole al reo, il termine prescrizionale previsto per il
delitto in questione è pari a quindici anni e dunque, essendo il fatto
accertato fino al 1999, il reato si è prescritto nell’aprile 2015, seppur tenuto
conto dei periodi di sospensione.
4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione del giudicato e del
principio del ne bis in idem. I fatti contestati al capo «A» formarono
oggetto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
6123/2014, non ancora passata in giudicato, recante la condanna della
ricorrente per aver fatto parte all’associazione camorristica Clan La Torre
fino all’anno 2002. La ricorrente è stata giudicata per i medesimi fatti da
due differenti autorità giudiziarie e, in particolare, dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per partecipazione ad associazione camorristica fino al
2002 con riconoscimento dell’attenuante speciale della collaborazione e nel
presente procedimento per lo stesso reato fino al 1999, senza
riconoscimento di detta attenuante speciale.

5. L’atto di ricorso proposto nell’interesse di Boccolato Emilio è
affidato a tre motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione di legge penale sostanziale e

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carenza di motivazione in punto di determinazione del trattamento

processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 546, 192, 125 e 597 cod.
proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della
continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato nel
presente giudizio e il reato di illegale detenzione di arma per il quale
l’imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte
di appello di Napoli il 19 marzo 1999. L’inserimento all’interno di
un’associazione mafiosa comporta l’uso, la detenzione e il porto dell’arma,

dell’associazione.
5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale
e inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 99, 133 cod.
pen., 125 e 546 cod. proc. pen., relativamente all’applicazione della
aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale. Il ricorrente
sostiene che il giudice del merito doveva applicare la disciplina della
recidiva nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge
5 dicembre 2005, n. 251, essendo i fatti contestati avvenuti sotto la
vigenza della disciplina preesistente, la quale è più favorevole al reo, poiché
non prevede l’obbligo di procedere ad un aumento di pena laddove venga
contestata la predetta aggravante.
5.3 Con il terzo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1
lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale penale e
manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 521, 192, 125
e 546 cod. proc. pen. e 24 Cost. Non è stato rispettato il principio di
correlazione tra accusa e sentenza, poiché la condotta contestata al
Boccolato, di aver gestito gli stipendi da corrispondere agli appartenenti
del clan, non è stata descritta nel capo di imputazione e non è indicata tra
i fini illeciti propri dell’associazione.

6. L’atto di ricorso proposto nell’interesse di La Torre Mariano,
datato 3 maggio 2015, è affidato a quattro motivi.
6.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), d), e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416-bis cod.
pen., 192 e 125 cod. proc. pen. La Corte d’appello, nell’affermare la
responsabilità dell’imputato per il reato contestato al capo «A», ha preso
in considerazione soltanto le intercettazioni che più si confacevano alla tesi
accusatoria, senza esaminare tutte le intercettazioni telefoniche, dalle quali
emergeva la presa di distanza di La Torre Mariano dalle dinamiche della
consorteria mafiosa. La motivazione della sentenza impugnata contiene

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il quale costituisce reato mezzo rispetto al perseguimento dei fini

una ricostruzione parziale delle intercettazioni telefoniche ed omette di
valutare le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
favorevoli all’imputato. Le conversazioni esaminate dal giudice del merito
attengono a intercettazioni parzialmente auto-accusatorie e a
intercettazioni etero-accusatorie. Tali intercettazioni necessitano di un
vaglio critico, in realtà omesso dalla Corte di appello, in ordine alla
credibilità dei dichiaranti e con riguardo all’attendibilità intrinseca del loro

Una valutazione complessiva ed obiettiva di tutte le risultanze processuali
avrebbe evidenziato il ragionevole dubbio sulla partecipazione
dell’imputato all’associazione con la qualifica di intraneus. L’aver prestato
aiuto al fratello latitante, La Torre Tiberio, inserito stabilmente nel sodalizio
criminoso, non implica automaticamente anche la partecipazione
dell’odierno ricorrente al sodalizio stesso. Dalle intercettazioni (in
particolare dal contenuto delle telefonate nn. 1764, 1771, 119, 147)
emerge il disinteresse del La Torre Mariano per le vicende del

clan e

l’assenza di una stabile permanenza di costui nel sodalizio, sulla base dei
principi fissati dalla giurisprudenza in tema di elementi costitutivi della
condotta di partecipazione in associazione mafiosa.
6.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1 lett. b), d), e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione
degli artt. 416-bis cod. pen., 530, comma 2, 533, comma 3, 125 cod. proc.
pen., nonché manifesta illogicità e/o mancanza di motivazione. La Corte di
appello ha operato un’interpretazione arbitraria e apodittica delle
intercettazioni, omettendo di porle in correlazione con le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, onde verificarne il loro portato. La Torre Augusto,
capo indiscusso dell’omonimo clan, ha dichiarato che «Mariano La Torre
non c’entrava nulla né con l’estorsione, né con il clan, per quelle che erano
le sue conoscenze dirette» (verbale del 6 marzo 2007). Occorre riferirsi ad
alcuni passaggi delle dichiarazioni dei coimputati e degli imputati in
procedimenti connessi (Persechino, Sperlongano, Piccirillo e Giarra Anna
Maria), dalle quali non emerge la prova del coinvolgimento dell’imputato
nelle vicende del clan, ma soltanto che egli prestava piccoli favori al fratello
latitante, il quale si rivolgeva ripetutamente a lui per risolvere le sue
difficoltà. Tali dichiarazioni non sono munite di intrinseca attendibilità e
credibilità ma risultano prive di convergenza effettiva, puntale e specifica.
Sussiste, quindi, in considerazione della mancanza di univocità degli
elementi di prova, il ragionevole dubbio sull’esistenza dei fatti addebitati

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contenuto, con violazione del disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen.

all’imputato, e ciò comporta la sua assoluzione ai sensi dell’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen.
6.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1
lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e
125 cod. proc. pen., per manifesta illogicità di motivazione. La Corte
territoriale ha immotivatamente e apoditticamente omesso di valutare il
contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Dall’istruttoria

autonoma degli stipendi elargiti ai membri del clan, in quanto il potere
decisionale era attribuito a La Torre Antonio, il quale, dopo l’arresto del
fratello Augusto, aveva preso in mano le redini del clan. Il ricorrente non
ha mai rivestito alcuna posizione di rilievo all’interno del sodalizio,
potendosi – tutt’al più – assimilare l’attività da lui svolta a quella di semplice
ragioniere, rivestita per un breve periodo su pressioni del cugino La Torre
Antonio. La motivazione dell’impugnata sentenza, pertanto, oltre a non
essere ancorata a dati probatori certi, è illogica laddove afferma che un
semplice contabile assume posizione di vertice all’interno
dell’organizzazione criminale.
6.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b), c), e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62-bis, 133 cod.
pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche in regime di prevalenza e di determinazione del trattamento
sanzionatorio. La Corte territoriale non ha tenuto conto della posizione
marginale dell’imputato all’interno del clan, del brevissimo arco temporale
entro il quale si è estrinseca la sua condotta e del suo completo
allontanamento dal sodalizio (come accertato in una sentenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, esibita in una memoria
nel corso del giudizio d’appello), circostanze che avrebbero dovuto
comportare il riconoscimento delle attenuanti in regime di prevalenza e il
contenimento della pena nel minimo.

7. L’atto di ricorso proposto nell’interesse di Gravano Pasquale,
datato 30 aprile 2015, è affidato a quattro motivi (privi di indicazione
numerica).
7.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, nonché mancanza ed illogicità della
motivazione con riferimento agli artt. 629 cod. pen., 192, 533, 546 cod.

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dibattimentale è emerso che La Torre Mariano non aveva la gestione

proc. pen. La Corte di appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi,
esposti nell’atto di gravame, con i quali si contestava l’affermazione,
contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’imputato si era reso
protagonista – unitamente al fratello Gravano Camillo – della convocazione
dell’estorto Neri a Terni al cospetto di La Torre Antonio. Il fatto è stato
ricostruito mediante le dichiarazioni della parte lesa, escussa ai sensi
dell’art. 197-bis cod. proc. pen., ritenute puntualmente riscontrate nelle

inutilizzabili, perché indotte da precedente domanda palesemente
suggestiva del Pubblico Ministero, il quale si è rivolto al dichiarante
riferendosi ai Gravano al plurale (v. verbale udienza dibattimentale del 14
marzo 2010, pagg. nn. 9-10). In ogni caso, le dichiarazioni del Neri non
trovano alcun riscontro nelle emergenze processuali, specie nelle
intercettazioni telefoniche. Dalle conversazioni emerge solo che l’odierno
ricorrente ha accompagnato il fratello ad un primo incontro mancato a
Terni, ma non vi sono riscontri circa l’iniziativa dell’imputato di coinvolgere
La Torre Antonio nella vertenza tra i Gravano ed il Neri. Le dichiarazioni di
quest’ultimo sono inattendibili, poiché egli, nel corso delle indagini
preliminari, ha affermato – in modo costante e reiterato – che fu solo
Gravano Camillo a prospettare l’intervento di La Torre Antonio, mentre,
nella fase dibattimentale, si è riferito ai «germani», indicando entrambi i
Gravano. Tale rilievo è confermato dal memoriale a firma di Neri Salvatore,
nel quale si riferisce che «il Gravano, successivamente, considerato che
alle sue assurde richieste reagivo con comprensibile rabbia e
determinazione, mi partecipò che tale questione doveva essere chiarita al
cospetto di Antonio La Torre che in quel periodo era in soggiorno a Terni».
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il documento in
questione, prodotto dalla difesa prima della celebrazione del giudizio di
appello, è legittimamente utilizzabile, in quanto è stato sottoposto al
contraddittorio tra le parti e regolarmente acquisito dalla Corte. Occorre
riferirsi al riportato contenuto di alcune conversazioni telefoniche
intercettate (telefonate nn. 67, 1380-1, 327, 523, 564, 621, 984, 75, 276,
284), per ricavare che la Corte territoriale ha omesso di valutarle
criticamente insieme al contenuto di altre conversazioni utilizzate ai fini
della decisione. Da tali conversazioni emerge che il soggetto che assunse
l’iniziativa di far intervenire La Torre Antonio fu solo ed esclusivamente
Gravano Camillo, mentre il Gravano Pasquale ebbe un ruolo defilato ed
estraneo all’organizzazione dell’incontro a Terni. La sentenza impugnata è

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intercettazioni telefoniche. Tuttavia, le dichiarazioni del Neri sono

contraddittoria, in quanto il Neri si determinò autonomamente a recarsi a
Terni per intercedere tramite La Torre Antonio con La Torre Augusto, il
quale gli aveva inviato una missiva minatoria. Solo per pura casualità in
quella occasione si affrontò anche la questione pendente con Gravano
Camillo.
7.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., difetto di motivazione in relazione

impugnata merita di essere riformata in quanto viola il principio di
correlazione tra accusa e sentenza, con pregiudizio del diritto di difesa
dell’imputato. Dal capo di imputazione risulta che la contestazione è stata
chiusa nel novembre 1998, ma il giudice del merito ha dato valore
probatorio a condotte asseritarnente emergenti da intercettazioni
successive a tale periodo.
7.3. Con il terzo motivo si lamenta assoluta carenza di motivazione
in ordine alle doglianze, contenute nell’atto di appello, tendenti ad ottenere
la derubricazione della fattispecie estorsiva consumata in quella tentata. Il
fratello del ricorrente Gravano Pasquale, Gravano Camillo Francesco,
concorrente nel reato de quo, è stato condannato, con sentenza di
patteggiamento, per l’ipotesi tentata e non consumata. È configurabile il
tentativo poiché, al momento finale cui si riferisce la contestazione (30
novembre 1998), gli assegni non erano stati ancora consegnati dalla
vittima dell’estorsione a Gravano Camillo Francesco.
7.4. Con il quarto motivo si denuncia assoluta carenza di
motivazione in ordine alla censura, contenuta nell’atto di appello, con la
quale si richiedeva l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203. 7, legge n. 203 del 1991. L’attuale ricorrente aveva
sostenuto nel proprio atto di appello che i rapporti di parentela fra tutti gli
imputati imponevano l’esclusione del metodo mafioso contestato. La Torre
Antonio, nella vicenda in esame, ha rivestito il ruolo di mero mediatore tra
le parti, senza agire per mero tornaconto personale o nell’interesse del
clan. Del resto, dalla conversazione n. 486 emerge che il Neri è tutt’altro
che assoggettato a La Torre Antonio.

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agli artt. 521, 192, 546 cod. proc. pen., 56 cod. pen. La decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto per Giarra Anna Maria è inammissibile. Lo
sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza
impugnata è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici su tutti i profili
che hanno formato oggetto di appello, ed è basato su una coerente analisi
critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico

legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni
legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
1.1. In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo,
riguardante la mancata applicazione dell’art. 8 decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203. Il giudice di appello, infatti, dopo aver illustrato i contenuti delle
dichiarazioni della Giarra, ha spiegato, senza incorrere in alcuna
contraddizione, come il contributo dell’imputata sia caratterizzato da
ridotta significatività, perché non determinante nella ricostruzione dei fatti
e delle singole responsabilità né necessario a colmare le lacune di un
quadro probatorio completo e autonomamente sufficiente ai fini della
verifica delle singole postulazioni accusatorie. Il giudice di appello, inoltre,
ha tenuto conto degli argomenti difensivi, chiarendo sia che l’intervenuto
riconoscimento dell’attenuante in altre sedi è notazione assai poco
perspicua, posto che oggetto di valutazione deve essere la decisività e la
concretezza dell’apporto fornito nel presente processo; sia che la
confessione o gli atteggiamenti di resipiscenza sono irrilevanti ai finì del
riconoscimento di un’attenuante che postula una concreta e fattiva
collaborazione nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti, non ravvisabile nel contenuto, a tratti stentato, delle dichiarazioni
dell’imputata.
1.2. Parimenti, è manifestamente infondato il secondo motivo,
riguardante il trattamento sanzionatorio. La giurisprudenza di legittimità
ha fissato, in materia, alcuni principi che si reputa opportuno richiamare
qui. È stato spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso
in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è
necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,
essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.

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quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di

46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla
determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati
nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri,
Rv. 258410). La concessione delle circostanze attenuanti generiche non

essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare
riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 – dep. 13/09/2010, P.G. in
proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 – dep.
25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
– dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Nel caso in esame, il giudice di appello ha rispettato i suddetti
principi di diritto, rendendo congrua motivazione, immune da vizi di
logicità, circa la correttezza del giudizio di bilanciamento fra le circostanze;
spiegando che alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, non
può attribuirsi un effetto alleviatore più favorevole, tenuto conto del
precedente specifico della Giarra, della gravità delle imputazioni, della
parzialità della confessione resa e soprattutto della ridotta percezione del
concreto disvalore delle proprie condotte, banalmente descritte da costei
come esplicazioni di un ruolo meramente ancillare e ricondotte a relazioni
di natura puramente amicale. Il giudice di appello, poi, è pervenuto
comunque ad una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, riducendo
le frazioni di pena apportate a titolo di continuazione, sulla base del rilievo
che il disvalore delle singole condotte ascritte alla Giarra non è maggiore
di quello delle condotte degli altri coimputati, sanzionate con pene pari o
prossime al minimo edittale.
1.3. Il terzo motivo, con cui si prospetta la prescrizione del reato
associativo, è manifestamente infondato. La sentenza di appello spiega,
alla pagina dieci, che il termine prescrizionale è di anni quindici (come
affermato dalla ricorrente) ma che esso non è compiutamente decorso,

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impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.,

avuto riguardo all’epoca di commissione dei fatti e ai periodi di sospensione
intervenuti nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado.
1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce un precedente giudicato e
la violazione, da parte del giudice di appello, del principio ne bis in idem, è
inammissibile per la preclusione derivante dalla mancata proposizione della
questione nel grado di appello.

questo caso, deve notarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione
posta a sostegno della sentenza impugnata è esauriente ed immune da vizi
logici e giuridici su tutti i profili che hanno formato oggetto di appello, ed è
basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione,
quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui
sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica
e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle
circostanze fattuali.
2.1. In particolare, è manifestamente infondato il primo motivo,
riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il
reato associativo contestato e quello per il quale l’imputato è stato
condannato per illegale detenzione di arma con sentenza della Corte di
appello di Napoli del 19 marzo 1999, divenuta irrevocabile. Il giudice di
appello ha spiegato con idonea motivazione, priva di illogicità manifesta,
che la tesi difensiva, secondo la quale il riconoscimento della continuazione
discendeva dal fatto che l’arma era funzionale al perseguimento degli
obiettivi dell’associazione criminosa, è stata formulata con un motivo di
gravame generico, che omette di fornire deduzioni specifiche e di indicare
fatti precisi da cui trarre l’unicità del disegno criminoso. Inoltre, il giudice
di appello spiega, con articolato ragionamento, che l’associazione per
delinquere è contraddistinta da un accordo programmatico per la
commissione di delitti, mentre per aversi reato continuato non è sufficiente
un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni
od omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi
essenziali e individualizzanti, nell’originario disegno criminoso, sicché
sostenere che l’arma rappresentava la dotazione minima per la
partecipazione ad un’associazione armata è argomento di manifesta
inconferenza, non spendibile per una corretta allegazione della sussistenza
dello stesso momento genetico-ideativo accomunante il reato per cui si

à

2. Il ricorso proposto per Boccolato Emilio è inammissibile. Anche in

procede e quello già giudicato, la cui mera compatibilità funzionale e
strutturale con il programma associativo non è affatto indice di congiunta
previsione degli illeciti.
2.2. Il secondo motivo, riguardante l’applicazione della recidiva
reiterata ed infraquinquennale, è inammissibile per la preclusione
derivante dalla mancata proposizione della questione nel grado di appello
e non concernendo pena illegale.

di correlazione fra la contestazione e la condanna, è manifestamente
infondato. Il giudice di appello ha plausibilmente spiegato, in linea
principale, che, essendo consolidato il principio in base al quale ai fini della
valutazione del rispetto della disposizione deve tenersi conto non solo del
fatto descritto in imputazione ma anche di tutte le ulteriori risultanze
probatorie portate a conoscenza dell’imputato, la violazione dell’art. 521
cod. proc. pen. non è configurabile, perché la gestione delle entrate e delle
uscite della consorteria criminale, che ha costituito, nel periodo
espressamente indicato nell’imputazione, la principale manifestazione della
associazione del Boccolato, è un dato fattuale dei cui aspetti caratterizzanti
costui ha avuto piena conoscenza e in ordine al quale ha avuto modo di
esercitare i propri diritti di interlocuzione e difesa. Inoltre, il giudice di
appello, dopo aver ribadito che la contestazione è completa e che non può
prospettarsi alcuna lesione del diritto di difesa, ha chiarito correttamente
che, comunque, l’insufficiente enunciazione dell’imputazione nel decreto
che dispone il giudizio avrebbe determinato una nullità relativa sanabile, la
quale, laddove esistente, avrebbe dovuto formare oggetto di eccezione, in
concreto non proposta.

3. Il ricorso proposto per La Torre Mariano è inammissibile. Ancora
una volta, si deve rilevare che lo sviluppo argomentativo della motivazione
posta a sostegno della sentenza impugnata è esauriente ed immune da
vizi logici e giuridici su tutti i profili che hanno formato oggetto di appello,
ed è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla
loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione,
quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui
sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica
e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle
circostanze fattuali.

13

2.3. Il terzo motivo, riguardante la presunta violazione del principio

3.1. In particolare, il primo, il secondo e il terzo motivo, riguardanti
la valutazione delle prove, sono manifestamente infondati. Principalmente,
deve osservarsi che non ha pregio la tesi del ricorrente, secondo la quale
sarebbe stato violato l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sulla valutazione
delle prove assunte nel processo. La richiamata disposizione, infatti, non si
applica alla valutazione delle intercettazioni di conversazioni, perché non si
tratta di prove dichiarative assunte nel processo, ma di raccolta di

Per il resto, le censure formulate nei richiamati motivi di ricorso
tendono ad una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella che il
giudice di appello ha adottato senza incorrere in alcun errore giuridico ed
offrendo una motivazione priva di manifesta illogicità. Le pagine da 12 a
24 della sentenza di appello contengono, infatti, la compiuta disamina delle
intercettazioni utilizzate per la decisione, riportate nei brani essenziali,
nonché gli approfondimenti critici mediante i quali sono adeguatamente
superate tutte le doglianze difensive, ponendo in luce, soprattutto nelle
pagine da 22 a 25, le ragioni in base alle quali le conversazioni intercettate
dimostrano la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al
capo «A». Il giudice di appello ha anche spiegato come il dato dichiarativo
sia, nel suo nucleo di fondo, convergente, ma soprattutto sovrapponibile,
alle risultanze delle intercettazioni. Nella sentenza si espone lucidamente
che le notizie fornite dai dichiaranti sono avvalorate, in chiave di
inconfutabile veridicità, proprio dalle intercettazioni. Queste ultime sono
state ritenute dal giudice di appello, sulla base di congrua illustrazione
logicamente ineccepibile, da sole sufficienti a determinare e fondare il
giudizio di colpevolezza dell’imputato. La sentenza mostra di ricollegare
alla valenza delle intercettazioni anche l’affermazione di insussistenza di
dubbi di attendibilità in ordine alle dichiarazioni, richiamate nei punti di
pregnante rilevanza, rese da Sperlongano Mario, Michele Persechino,
Stefano Piccirillo, Orabona Salvatore, Siciliano Michele, La Torre Augusto,
Giarra Anna Maria. In particolare, per le dichiarazioni rese da La Torre
Augusto è chiarito con puntualità che costui ha sostanzialmente ribadito
l’organica compenetrazione di La Torre Mariano nella struttura
dell’associazione criminosa. La condotta dell’imputato è stata qualificata
nella sentenza, sulla base di congrue notazioni, come contributo
fondamentale al mantenimento dell’operatività del clan e alla protezione
dei suoi interessi economici. Il giudice di appello ha affermato, fra l’altro,
che la prova di intercettazione è di difficile sconnessione e mostra

14

propalazioni verbali rese al di fuori.

l’intrinseca inconsistenza dei rilievi difensivi circa la sostenuta occasionalità
e marginalità dell’intervento di La Torre Mariano.

3.2. Il quarto motivo, riguardante la negazione del giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante e la
commisurazione della pena, è manifestamente infondato. Il giudice di
appello ha rispettato i principi fissati della giurisprudenza di legittimità

sanzionatorio riguardante Giarra Anna Maria. In particolare, la sentenza
impugnata muove dall’osservazione che le circostanze attenuanti
generiche sono state generosamente concesse al La Torre dal Tribunale;
spiega quindi che non sono dedotti fattori che giustifichino un giudizio di
bilanciamento più favorevole e che, anzi, le risultanze probatorie denotano
il risalente inserimento dell’imputato nella consorteria, la sua versatilità e
la idoneità a ricoprire ruoli delicati e direttivi; conclusivamente, afferma sia
che non vi è spazio per riconoscere alle circostanze attenuanti generiche
una valenza diversa rispetto alla mera neutralizzazione della contrapposta
aggravante, sia che il trattamento sanzionatorio irrogato, prossimo al
minimo edittale, risulta del tutto congruo e proporzionato al grado di
pericolosità della condotta e alla diffusa potenzialità criminale dell’azione.

4. Il ricorso proposto per Gravano Pasquale non può essere accolto
per alcuno dei profili di doglianza formulati.
4.1. Il primo motivo, riguardante l’affermazione di responsabilità in
ordine al reato di estorsione di cui al capo «Z», è manifestamente
infondato. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno
della sentenza impugnata, in relazione a tale punto, è esauriente ed
immune da vizi logici e giuridici, essendo basato su una coerente analisi
critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio dì
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni
legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
La sentenza impugnata reca la compiuta esposizione dei tratti
salienti di numerose intercettazioni e spiega, con adeguata illustrazione dei
motivi, soprattutto dalla pagina 57, come i dati forniti dalle conversazioni
siano molto più ricchi dell’apporto informativo del Neri, perfettamente
riscontrato da quelle, che consentono di seguire in diretta l’evoluzione

15

sull’argomento, già richiamati qui nel trattare le censure sul trattamento

dell’intera vicenda estorsiva contestata, chiarendo che Gravano Pasquale
non si limitò ad accompagnare il fratello solo in un determinato giorno, ma
intervenne fattivamente telefonando al Neri e passando a vie di fatto con
lo spossessamento del veicolo precedentemente venduto dal fratello al Neri
il quale ancora non aveva pagato il corrispettivo. Il giudice di appello, poi,
ha spiegato le ragioni in base alle quali non ha accolto la tesi difensiva circa
l’asserita falsità della deposizione del Neri sul fatto che aveva visto passare

indicazioni di brani delle conversazioni intercettate, il giudice di appello
approfondisce le valutazioni circa la partecipazione di Gravano Pasquale
all’estorsione, ribadendo che essa fu evidente sin dalle fasi iniziali della
vicenda, in cui l’odierno imputato non si limitò a spalleggiare il fratello
Gravano Camillo ma compì anche la ricordata condotta materiale dello
spossessamento dell’auto in danno del Neri e manifestò interesse diretto
nella vicenda.
Il ricorso propone una non consentita rilettura del merito, mentre la
motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi giuridici ed è priva
di manifesta illogicità, quindi supera il vaglio di legittimità riservato a
questa Corte.
4.2. È manifestamente infondato il secondo motivo, con cui si
lamenta, in relazione al reato di estorsione di cui al capo «Z», una presunta
violazione del principio di correlazione fra l’accusa e la sentenza impugnata,
sulla base del rilievo che il giudice del merito ha dato valore probatorio a
intercettazioni successive al novembre 1998, mentre la contestazione di
cui al capo di imputazione sarebbe stata chiusa nel novembre 1998.
L’esame del capo di imputazione rivela che tale epoca è indicata soltanto
come quella dell’accertamento e non vi è alcuna violazione del richiamato
principio né del diritto difesa, nell’utilizzo, per la prova del reato, di
intercettazioni successivamente compiute.
4.3. È infondato il terzo motivo, volto a criticare la mancata
derubricazione della contestata estorsione consumata in una ipotesi di
tentativo, sulla base del rilievo che la vittima aveva pagato con assegni
rimasti insoluti ed anzi restituiti lacerati. Il giudice di appello, dopo aver
giustamente notato che la qualificazione del fatto come tentativo, nel
separato procedimento nei confronti di Gravano Camillo concluso con
applicazione di pena non è vincolante nel presente processo, ha
correttamente ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità si
configura il delitto consumato e non tentato se oggetto della dazione,

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la macchina con a bordo i fratelli Gravano. Sulla scorta di articolate

indebitamente pretesa, è un titolo di credito di cui il reo abbia conseguito
il possesso, a nulla rilevando la successiva lacerazione di esso da parte
degli estortori, posto che la consegna dell’assegno da parte della vittima
ha già determinato un danno per la stessa e un vantaggio per il ricevente.
4.4. Il quarto motivo, volto a criticare la mancata esclusione
dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 7 decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

proposizione della questione nell’atto di appello, come chiarito nella pag.
63 della sentenza impugnata che, peraltro, espone anche le ragioni che
sostengono il riconoscimento dell’aggravante.

5. In conclusione, il ricorso di Gravano Pasquale deve essere
rigettato e quelli di Anna Maria Giarra, Mariano La Torre ed Emilio Boccolato
devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell’art. 606, comma
3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali. La Giarra, il La Torre e il
Boccolato vanno condannati, inoltre, al versamento della somma di euro
duemila ciascuno alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000
– la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione delle
impugnazioni.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso di Pasquale Gravano e dichiara inammissibili i
ricorsi di Anna Maria Giarra, Mariano La Torre ed Emilio Boccolato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Anna Maria
Giarra, Mariano La Torre ed Emilio Boccolato al versamento, altresì, della
somma di 2.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21 luglio 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CORTE SUPREMA DI CAS
Prima Sezione Pena e

Depositata in Cancellqdp oggi

1991, n. 203, è inammissibile per la preclusione derivante dalla mancata

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