Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17946 del 04/06/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17946 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
MIKE CHUKWUDI AMALU N. IL 04/01/1984
avverso la sentenza n. 19477/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.40 ricorrente MIKE CHUKWUDI AMALU
Motivi della decisione
L’ imputato in epigrafe propone personalmente ricorso per cassazione avverso
la sentenza emessa nei suoi confronti il 21 novembre 2013 dal GIP del
Tribunale di Venezia ex art. 444 cod. proc. pen. quale responsabile del delitto
il 5 maggio 2011, con applicazione della pena concordata con il P.M. di mesi
OTTO di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ( pena base: 1 anno di reclusione
e 1000,00 euro di multa ) concessa la speciale attenuante prevista dall’art.
73, comma V° d.P.R. n. 309/1990.
Denunzia il ricorrente vizi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica dei
fatti posta alla base dell’accordo delle parti. La censura è manifestamente
infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale
la motivazione della sentenza di patteggiamento non può non essere conformata
alla particolare natura giuridica della stessa: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta
motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica,
dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà
pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come
questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. Il Giudice a quo si è strettamente attenuto a siffatto
insegnamento nel redigere la motivazione della sentenza impugnata.
Deve invece rilevarsi d’ufficio
ex art. 609, comma 2° codice di rito la
sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio applicato, in ragione della
entrata in vigore di nuove disposizioni di legge modificative dell’art. 73, comma
V° d.P.R. n. 309/1990.
Giova rammentare che all’epoca del commesso reato: 5 maggio 2011, l’art. 73,
comma V° del d.P.R. n.309/1990 prevedeva un’ attenuante ad effetto
speciale,con pena della reclusione compresa tra UNO e
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pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 euro; ciò a
tipologia della sostanza stupefacente.
anni congiunta a
prescindere dalla
previsto dall’art. 73 comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990, commesso in Portogruaro
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto
integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.
Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”
“Salvo che il fatto
di guisa da delineare una condotta materiale
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava
punito con le stesse pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa
da euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il
novum
nornnativo,quale jus superveniens
rispetto all’assetto
normativo in vigore all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere
valutato nell’ambito di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la
disposizione più favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il
Collegio di individuare, in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato
nel novum normativo introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014
n.36 ( in vigore dal 21 marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n.
74 – art. 1, con cui non solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere
detentivo e pecuniario previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990,sia nel
minimo che nel massimo edittali rispetto alla formulazione in vigore all’epoca del
fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle condotte” di lieve
entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già stabilito dall’art.2
del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10.
Non resta quindi che far luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata (che ha recepito un accordo sulla pena in base della normativa
anteriore, la cui forbice edittale delle pene di entrambi i generi si rivela assai
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dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
meno favorevole rispetto a quella attualmente in vigore ) al fine di consentire al
giudice a quo l’eventuale applicazione dellyus superveniens.
Gli atti vanno quindi rimessi a detto giudice per il nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.
Tribunale di Venezia.