Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17945 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17945 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS RODOLFO N. IL 26/06/1970
avverso la sentenza n. 292/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.154 ricorrente DE ANGELIS Rodolfo
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto personalmente dall’imputato – condannato
alla pena di UN anno di reclusione ed euro 500,00 di multa con doppia
del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, commesso in Siracusa il 12
dicembre 2006 – è basato sulla deduzione di pretesi vizi motivazionali della
sentenza impugnata, manifestamente infondati. La Corte distrettuale ha invero
condiviso le argomentazioni della sentenza di condanna di primo
grado,rinnarcando che la negativa personalità del prevenuto era ostativa sia al
riconoscimento delle attenuanti generiche che a qualsivoglia riduzione della pena
,peraltro già determinata nel minimo edittale.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
F’ Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.
statuizione conforme in entrambi i gradi di giudizio di merito, quale responsabile