Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17944 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17944 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALVES DE SOUSA RITA DE CASSIA N. IL 03/12/1984
DE JESUS RODRIGUESJOAO VITOR N. IL 03/10/1989
avverso la sentenza n. 5741/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.146 ricorrenti ALVES DE SOUSA RITA DE CASSIA – DE JESUS RODRIGUES
JOAO VITOR
Motivi della decisione

Gli imputati – riconosciuti responsabili, con doppia statuizione conforme
nei gradi di merito, del delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73 comma 1 – bis,

provenendo da San Paolo (Brasile),

di

ingenti quantitativi di sostanza

stupefacente tipo cocaina, occultati nei rispettivi indumenti intimi; fatto
accertato in Fiunnicino, l’ 8 ottobre 2012 e condannati per l’effetto alle pene
rispettivamente ritenute di giustizia, previa concessione delle attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata – propongono distinti
ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe,
lamentando entrambi vizi di erronea applicazione della legge e di manifesta
illogicità della motivazione in punto alla mancata esclusione dell’aggravante di
cui all’art. 80, comma 2° d.P.R. n. 309/1990 ed in punto al diniego della
speciale attenuante prevista dall’art. 73 , comma VII del citato d.P.R. ( Alves De
Sousa ).
Entrambi i ricorsi vanno giudicati inammissibili,

ex

art. 606, comma 3,

cod.proc.pen., perché manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Roma ha invero congruamente motivato in conformità al
consolidato e prevalente orientamento interpretativo dell’art. 80 comma 2° del
citato d.P.R. seguito dalla giurisprudenza di legittimità; orientamento
imperniato sulla rilevante pericolosità della condotta per la salute pubblica
ogniqualvolta il quantitativo di sostanza stupefacente risultasse tale da poter
soddisfare un numero proporzionalmente rilevante di tossicodipedenti. Tale
requisito risulta pacificamente soddisfatto nel caso di specie attesochè, come
acclarato in esito all’analisi chimica, nel complesso dei reperti in sequestro,
erano contenuti gr.3.373,812 di coacina cloridrato pura di guisa da superare di
4.498 il limite massimo consnetito per soggetti dichiarati tossicodipendenti pari
a gr.0,750. Deve quindi egualmente ribadirsi l’ integrazione dell’aggravante
anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema
Corte n. 36258 del 24/05/2012 (rv. 253150 ) così nnassimata: “l’aggravante
della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990,
non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore
massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella
tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale
valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata”.

i

80, comma 2° d.P.R. n. 309/1990, di illecita importazione in concorso,

Nel caso di specie, come testè precisato, il quantitativo di principio attivo
(cocaina cloridrato) risulta superiore al limite minimo di kg. 1,5, risultante dalla
moltiplicazione del valore – soglia massimo stabilito dalla tabella ( punto n. 38 )
allegata al D.M. 11 aprile 2006 (pubbl. su G.U. 24 aprile 2006 n. 95), pari a mg.
750,00, per 2000 volte.
Con argomentazioni del tutto coerenti con l’ obiettivo apprezzamento delle
risultanze di fatto, i Giudici di seconda istanza hanno inoltre spiegato le ragioni

all’art. 73, comma VII° d.P.R. n. 309/1990, essendosi costei unicamente
limitata a riferire che nella valigia era indicato l’ hotel di Madrid dove avrebbe
dovuto consegnare lo stupefacente, omettendo peraltro di comunicare i
nominativi di coloro che avrebbero dovuto ricevere la droga di guisa da non
rendere possibile l’esecuzione di ulteriori sequestri. Pacifica quindi l’insussistenza
dei presupposti applicativi dell’attenuante concedibile unicamente a chi si adoperi
fattivamente per aiutare la P.G. a sottrarre risorse rilevanti alla commissione dei
delitti in materia di stupefacenti.
Segue, a norma dell’ad 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
ciascuno, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e
quindi a colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.

che li hanno indotti a denegare ad ALVES DE SOUSA R.D.C. l’attenuante di cui

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