Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17944 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17944 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BOSIO ELISABETTA nato il 22/01/1933 a PEIA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 28/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/s9ptite le conclusioni del PG

f.

1-é7 n’td.um

Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. E’ proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di Bosio Elisabetta, in proprio
e nella qualità di legale rappresentante della ‘Tessilpeialta’, avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Torino, in data 28 marzo 2017, che, pronunciandosi sulla
richiesta di riesame del decreto del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale del 7
..,.marzo 2017, con il quale era stato disposto il sequestro di 21.244 capi di merce

imprenditoriale, riportanti il nome di squadre di calcio e riproducenti marchi e segni
distintivi a queste riconducibili, l’ha confermato.
2. L’impugnativa è affidata a due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 253
cod. proc. pen.. In particolare evidenzia come il decreto di sequestro fosse privo di
motivazione, quanto agli elementi materiali del reato ipotizzato – essendovi soltanto una
generica indicazione delle norme violate – e alle finalità probatorie perseguite con
l’imposizione del vincolo di indisponibilità sulle cose, e come il Tribunale avesse errato
nel non dichiararne la nullità, essendogli inibito di integrarne la motivazione.
2.2. Il secondo motivo prospetta il difetto del

‘fumus cornmissi delicti’,

in

riferimento ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod.pen., posto che la tutela penale
prevista dalle norme evocate si riferisce esclusivamente alla riproduzione su articoli
destinati al commercio del cd. ‘marchietto’ della squadra di calcio, che identifica la
società sportiva con il richiamo ad un emblema o ad un simbolo. Donde, poiché sulle
sciarpe sequestrate sarebbe stato impresso soltanto il nome delle squadre di calcio, non
vi sarebbe spazio neppure per l’astratta possibilità di configurare i delitti di
contraffazione dei segni distintivi di squadre di calcio o di detenzione per la vendita di
articoli riproducenti i detti marchi falsificati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il decreto di sequestro è fondato sull’essere, le sciarpe .e gli altri articoli
recanti i nomi delle squadre di calcio, corpo del reato, in quanto prodotto della condotta
di contraffazione dei segni distintivi, e il Tribunale del riesame ha ritenuto che, con il
corredare il provvedimento impugnato di tale motivazione, il Pubblico Ministero abbia
adempiuto all’obbligo di spiegare le ragioni che giustificano l’adozione del vincolo di
indisponibilità sulle cose per finalità probatorie.
L’assunto è conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte
(Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734; Sez. 2, n. 6149 del
09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv.

(sciarpe, portacellulari e bandiere), individuati presso i locali della menzionata attività

265526; Sez. 2, n. 15801 del 25/03/2015, Bellante, Rv. 263759; Sez. 2, n. 31950 del
03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556), secondo il quale il decreto di sequestro probatorio
delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da
idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la
“res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di
esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del
reato è in “re ipsa”, a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che
necessita di specifica motivazione su quest’ultimo specifico aspetto.

probatorio del corpo di reato sia necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 – dep. 11/01/2017, Bernardi,
Rv. 268736; Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130; Sez. 2, n. 4155 del
20/01/2015, Cheick, Rv. 262379; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv.
261614), ammette la possibilità del ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui
la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del
compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle
cose che lo compongono.
Donde, nel solco di tale linea ermeneutica, si è condivisibilmente affermato che,
nel caso in cui il vincolo di indisponibilità si riferisca a eose riproducenti
presuntivamente un marchio o un altro segno distintivo contraffatto, l’obbligo di
motivazione si ritiene correttamente adempiuto anche attraverso l’utilizzo di una
formula sintetica, tenuto conto che la natura dei beni vincolati ed il tipo di reato per cui
si procede rendono evidente la necessità di disporre della merce per effettuare le
verifiche relative alla contraffazione (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv.
261614; Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014, P.M. in proc. Kasse, Rv. 259579).
Poiché nel caso all’esame il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i
reati in contestazione è pacifico, attesa l’inseparabilità dei marchi presumibilmente
contraffatti dagli articoli sequestrati, la motivazione che correda il provvedimento di
sequestro e quella dell’ordinanza impugnata, che ne ha confermato la validità,
rimangono immuni da censure.
3. In ordine all’esistenza del `fumus commissi delictr, il Tribunale del Riesame
ha sostenuto che la individuazione presso i locali della ‘Tessilpeialta’ di svariato
materiale riportante il nome di squadre di calcio, nonché i dati informativi addotti al
procedimento mediante le relazioni investigative a firma della Polizia Giudiziaria circa la
commercializzazione da parte dell’impresa del detto materiale, consentissero la positiva
verifica dell’astratta configurabilità dei delitti ipotizzati.
Tale affermazione è corretta. La giurisprudenza di legittimità si è già espressa,
infatti, nel senso di ritenere che integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la

Nondimeno il contrario divisamento che esige che anche il decreto di sequestro

detenzione per la vendita di capi di abbigliamento riproducenti emblemi, marchi e logo
di società di calcio contraffatti, in quanto l’apposizione dei marchi registrati
sull’abbigliamento sportivo ufficiale risponde all’esigenza di distinzione di un prodotto,
collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell’abbigliamento come
utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all’incremento della
commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio
perché usati nell’esercizio dell’attività tipica della società sportiva (Sez. 5, n. 36016 del
04/06/2008, Lanfranco, Rv. 241586).

configurabilità dei reati per cui si procede, il Collegio condivide – sull’I scia dello stesso
Tribunale del riesame – gli approdi cui è pervenuta l’interpretazione secondo cui la
legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un
giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma in riferimento all’idoneità degli
elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori
indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la
sottrazione all’indagato della disponibilità della “res” o l’acquisizione della stessa nella
disponibilità dell’A.G. (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri,
Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053; Sez. 3, n. 15177
del 24/03/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300).
Tanto perché, mentre nel caso di sequestro preventivo l’accertamento del ‘fumus

commissi delicti’ ha ad oggetto la individuazione di concreti elementi atti a configurare

la sussistenza del reato, in tema di sequestro probatorio il fumus, per la specificità delle
ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento alla
idoneità dei concreti elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile
l’espletamento di ulteriori indagini da parte della pubblica accusa sull’oggetto del reato
stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini della acquisizione di prove certe o di ulteriori
prove della sua commissione (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 – dep. 29/01/1997, Bassi e
altri, Rv. 206657): il che sta a significare che i beni vincolati con il sequestro probatorio
possono anche non essere immediatamente dimostrativi del reato per cui si procede,
ma devono esprimere un potenziale probatorio sviluppabile attraverso successivi
accertamenti che presuppongono la disponibilità dei beni stessi da parte dell’autorità
che dirige l’attività investigativa.
Tale configurazione del vincolo probatorio necessariamente attenua l’onere di
motivazione in ordine alla configurabilità del reato presupposto, che può considerarsi
circoscritto alla dimostrazione della sua astratta configurabilità.
4. Si può, quindi, conclusivamente ritenere che il decreto di sequestro sia stato
adeguatamente motivato con il riferimento al fatto che i beni sottoposti al vincolo
probatorio fossero qualificabili come corpo di reato in relazione ai delitti di cui agli artt.
473 e 474 cod. pen. e che ogni ulteriore approfondimento circa l’effettiva violazione

Peraltro, quanto alla motivazione in ordine alla menzionata astratta

delle dette norme fosse estraneo al giudizio da compiersi da parte del Tribunale del
riesame. Peraltro, benché nel ricorso si adombri l’insussistenza del periculum in mora,
il tema non è stato adeguatamente sviluppato, con la conseguenza che la relativa
doglianza è inammissibile.
5. Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso e la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna Nricorrente al pagamento delle spese prp4essuali.

Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Irene Scordamaglia

Mar

* (\ivvvi 1,x4″«14.1~ativriii
1

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

213 APR. 2018
01••••••

essichelli

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA