Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17943 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17943 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAVANZINO FRANCESCO N. IL 15/07/1982
avverso la sentenza n. 1648/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

I.

Data Udienza: 21/05/2014

n.142 ricorrente NAVANZINO Francesco

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal difensore dell’imputato – riconosciuto responsabile,
con doppia statuizione di condanna nei gradi del giudizio di merito, del delitto di
cui all’art. 73,commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990, di illecita detenzione, a fini di

aprile 2013 e per l’effetto condannato alla pena di UN anno di reclusione ed euro
4.000,00 di multa, concessa la speciale attenuante del ” fatto lieve ” dichiarata
prevalente sulla recidiva contestata

ex art. 99, comma 4 0 cod. pen. – è

manifestamente infondato nonché basato su motivi non consentiti in sede di
legittimità.
Va quindi giudicato inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia
motivazione, immune da vizi logico-giuridici ed in sintonia con la corretta
applicazione delle disposizioni di legge di riferimento, come evidenziata dalla
giurisprudenza di questa Corte, in ordine all’esclusione della destinazione dello
stupefacente detenuto all’uso personale. Ha infatti ineccepibilmente argomentato
la Corte distrettuale che il complesso degli elementi indiziari, raccolti a carico
dell’imputato ( veduto dalla P.G. in stato di evidente attesa di acquirenti in zona
deputata al piccolo spaccio; confezionamento e suddivisioni in dosi dello
stupefacente detenuto, peraltro in quantità eccedente rispetto al fabbisogno di
un singolo tossicodipendente ) deponevano per la destinazione allo spaccio. La
duplicità della tipologia delle sostanze stupefacenti detenute ( dal cui
quantitativo complessivo risultavano estraibili quasi dieci dosi singole droganti ),
pur nell’irretrattabile, avvenuto riconoscimento della speciale attenuante
prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n, 30971990, vale comunque a supportare
la individuazione della pena base in 1 anno, mesi 6 di reclusione ed euro
6.000,00 di multa, in misura quindi superiore al minimo edittale anche alla
stregua del jus superveniens.
Segue, a norma dell’art. 616 codice di rito, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a titolo
di sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero.

P Q N1

i

spaccio, di quantitativi diversi di eroina e di cocaina, commesso in Bologna il 10

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma lì, 21 maggio 2014.

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