Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17943 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17943 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MESSINA ALFIO nato il 07/01/1974 a CATANIA parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI

avverso il decreto del 22/11/2016 del GIP TRIBUNALE di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/spité le conclusioni del PG Pet.t.u.ict2 -U_

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Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre Messina Alfio, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale,
Avvocato Vito Pirrone, avverso il decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt. 408 e 409
cod. proc. pen., dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in data 22

cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., dolendosi del mancato avviso della richiesta di archiviazione
del Pubblico Ministero, nonostante che ne avesse fatto richiesta.
2. Il ricorso è fondato.
In effetti, il ricorrente, nell’atto di denuncia presentata nei confronti di persone ignote
per il delitto di furto, chiedeva espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di
archiviazione.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, ritenendo che non fossero emersi elementi
utili per la identificazione dei responsabili o, comunque, per la ulteriore prosecuzione delle
indagini preliminari, senza previamente avvertire la parte offesa Messina, avanzava richiesta di
archiviazione al Giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, il quale
provvedeva in conformità.
Sulla questione la giurisprudenza di questa Corte è unanime (da ultimo Sez. 3, n. 38745 del
19/05/2016, Pavia, Rv. 267579; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, R.M. Rv. 265670)
nell’affermare che l’omessa notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, previsto dall’art. 408, comma 2, cod.
proc. pen., determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127,
comma 5, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso ‘de plano’, che, pertanto, è
impugnabile con ricorso per cassazione (principio, questo, ribadito anche da Sez. U, n. 10959
del 29/01/2016, P.O. in proc. C, Rv. 26589401). Tale nullità può essere fatta valere nel
rispetto del termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla data di effettiva
conoscenza del provvedimento che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi avvenuta
nei quindici giorni precedenti la proposizione del ricorso. Va, infatti, condivisa la linea
interpretativa di questa Corte secondo la quale spetta al P.M. che abbia omesso di notificare
alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l’eventuale
intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla
persona offesa, non essendo configurabile a carico di quest’ultima l’onere di fornire la prova di
non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato (Se. 4, n. 8006 del
15/11/2013 – dep. 19/02/2014, P.O. in proc. Criscuolo e altri, Rv. 25927101).

novembre 2016, nel procedimento R.G.N.R. n. 13428/2016, a carico di Ignoti, per il delitto di

3. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio . e gli atti devono
essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore

Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

\:\ Num INam56;~>AXZ -11-1
Depositato in Cangebst
Roma,

Il Presidente
Ves ichelli

della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso. ~cm*.

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