Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17942 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17942 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMPAGNONE ANTONIO N. IL 18/02/1955
avverso la sentenza n. 1114/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA, del
26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.134 ricorrente COMPAGNONE Antonio

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi inammissibile il
ricorso per cassazione proposto dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la

contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in
Falciano del Massico il 13 settembre 2009 e per l’effetto condannato alla pena di
euro 2.000,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche.
Il difensore deduce insussistenti vizi di violazione di legge e difetto della
motivazione, in punto alla mancata assoluzione del prevenuto, postosi alla guida
in via “occasionale” nell’erroneo convincimento della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

sentenza di cui in epigrafe con cui fu riconosciuto responsabile della

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