Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17942 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17942 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISDRAELE FRANCESCO ROMANO nato il 06/05/1955 a CAPANNORI

avverso l’ordinanza del 27/02/2017 del TRIBUNALE di LUCCA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
(A-42 aLu-)
Jette/spatite le conclusioni del PG iteiC Lt.c

Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 27 febbraio 2017, il Tribunale di Lucca, quale giudice
dell’esecuzione del rinvio da questa Corte – che, con sentenza Sez. 1, n. 51867 del 31 maggio
2016, annullata precedente ordinanza del medesimo giudice, aveva chiesto che, in sede di
giudizio rescissorio, si considerasse il dedotto stato di tossicodipendenza di Isdraele Romano
Francesco, per affermarne o escluderne in concreto la valenza significativa, ai fini della
configurabilità dell’invocato regime della continuazione – rigettava l’istanza proposta dal

sentenze di condanna divenute irrevocabili, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 671,
comma 1, cod.proc.pen..
2. La menzionata ordinanza è impugnata con il ricorso per cassazione dal condannato,
che, per il tramite del suo difensore, ha dedotto due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di
motivazione, per avere ritenuto il giudice censurato che la disomogeneità delle condotte di
reato per le quali egli aveva subito condanna valesse ad escludere la concreta incidenza della
allegata situazione di tossicodipendenza, posto che, al contrario, in aderenza alla ratio della
norma siccome novellata dalla I. n. 49 del 2006, tale condizione soggettiva avrebbe dovuto
costituire un elemento di valutazione idoneo a giustificare la necessità di approvvigionarsi in
qualunque modo del denaro occorrente per l’acquisto dello stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione apparente

rilievo che il

giudice dell’esecuzione del rinvio avrebbe omesso di compiere la valutazione che le era stata
devoluta da questa Corte all’esito del giudizio rescindente, alla luce dei principi dettati nella
materia de qua che stabiliscono che: il dubbio sulla ricorrenza o meno della continuazione deve
essere risolto applicando il principio del

favor rei;

la connessione dei reati allo stato di

tossicodipendenza è indizio rilevante a favore del riconoscimento del vincolo in parola; il
richiamo ex lege allo stato di tossicodipendenza esclude che, per i soggetti tossicodipendenti,
possa ritenersi la distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita, integrando la
tossicodipendenza proprio un modo di vivere.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Invero, il giudice dell’esecuzione del rinvio ha escluso il vincolo della continuazione
tra le cinque condanne meglio indicate nel provvedimento impugnato (pronunciate dal
Tribunale di Pisa e dal Tribunale di Luca tra il 29 ottobre 2009 e il 14 febbrai 2012), ritenendo
che alcuni dei reati (di cui agli artt. 336 cod. pen., 697 cod. pen. e 186 C.d.S), osylì -D
pronunce delle quali si chiedeva l’unificazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., fossero
privi di apparente connessione logica con lo stato di tossicodipendenza e che altri (quelli di cui
agli artt. 624-bis, 648-bis e 477 e 482 cod. pen.), in ragione del lasso temporale tra di essi
intercorrente e delle differenti intrinseche modalità esecutive, non potessero dirsi espressione

predetto condannato, in data 18 dicembre 2014, volta ad ottenere, in relazione ad alcune

di un’unitaria preordinazione dei delitti diretta a far fronte alle necessità dello stato di
tossicodipendenza, ma rendessero, piuttosto, evidente l’inclinazione al delitto dell’istante.
3.2. A fronte del tenore di tale decisione, che si è conformata ai principi di diritto
affermati da questa Corte sul tema – «La consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della
continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di
specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato
altrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv.

tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del
disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e diperiefenti, sempre che
sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto
previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella,
Rv. 261490) – rendendo una motivazione adeguata e per nulla illogica, le censure sviluppate
dal ricorrente si limitano a contestare le valutazioni negatorie della sussistenza del vincolo della
continuazione tra i reati di cui alle condanne indicate in maniera puramente assertiva,
adducendo, cioè, a suffragio del proprio assunto, che il giudice, di fatto, avrebbe continuato ad
ignorare il suo stato di tossicodipendenza, il quale, a suo dire, sarebbe idoneo, pur in
mancanza di ulteriori indicatori dell’unicità ideativa dei reati o della connessione logica di essi
con esso, a determinare la concessione del beneficio.
4. La illustrata genericità delle doglianze e, comunque, la loro manifesta infondatezza
impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro «/.000,00 a favore
della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Irene Scordamaglia

MariaÀlessichelli

1,1,v),Almw„1/44Az.,t, Depositato
Roma, lì

in Can &leda

259192); «In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, lo stato di

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