Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17941 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17941 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAIER LIUK nato il 07/09/1994 a TRIESTE

avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

il Tribunale di Trento confermava in sede di riesame l’ordinanza del Giudice per
le indagini preliminari in sede, applicativa nei confronti del Maier della misura
cautelare della custodia per diciotto furti commessi in abitazioni e in camere
d’albergo fra il dicembre del 2016 e il marzo del 2017.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto
dell’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura per mancanza di
autonoma valutazione sugli indizi e sulle esigenze cautelari, lamentando che,
dato atto di come la predetta ordinanza riportasse integralmente il contenuto
della richiesta del pubblico ministero, il Tribunale abbia dato luogo ad una non
consentita supplenza motivazionale, ed abbia per altro verso escluso la nullità in
base alla virgolettatura delle argomentazioni del pubblico ministero, ritenuta
prova della cognizione diretta delle stesse, ove ciò che rileva è invece la mancata
conoscenza del percorso valutativo del giudice, ed alla presenza di passaggi
valutativi inseriti nell’ordinanza, non meglio precisati e comunque costituenti una
motivazione meramente apparente, quale il riferimento al numero dei reati ai fini
della sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Se è indubbiamente vero che il provvedimento impugnato dava atto di come
l’ordinanza applicativa della misura riproducesse testualmente, virgolettandola,
la richiesta del pubblico ministero, sono invece infondate le ulteriori asserzioni
del ricorrente, per le quali il Tribunale avrebbe ritenuto tale riproduzione
indicativa di autonoma motivazione in quanto condivisione del contenuto della
richiesta, e avrebbe comunque illegittimamente supplito con una propria
motivazione alle dedotte lacune dell’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari. Il Tribunale osservava infatti che, oltre a riproporre nei termini
2

v

1. Liuk Maier ricorre avverso l’ordinanza del 26 settembre 2017 con la quale

descritti il contenuto della richiesta del pubblico ministero, l’ordinanza applicativa
argomentava direttamente sulla sussistenza sia dei gravi indizi che delle
esigenze cautelari; argomentazioni rispetto alle quali le considerazioni del
provvedimento impugnato assumevano funzione aggiuntiva, e non di supplenza,
non derivandone pertanto alcuna contraddittorietà rispetto all’esclusione della
dedotta nullità.
In effetti, dall’esame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari,
allegata anche al ricorso, emerge come nella stessa, dopo l’esposizione della

distintamente valutata ed affermata in base ai servizi di osservazione e
pedinannento effettuati dalla polizia giudiziaria, documentati anche
fotograficamente, che monitoravano in tempo quasi reale le attività delittuose,
alle intercettazioni disposte in concomitanza con tali servizi, i cui contenuti
criptici e gergali riscontravano a natura illecita delle condotte, e dalle schede di
identificazione degli indagati in base a tali indagini ed alle pregresse conoscenze
degli operanti nei confronti di soggetti a loro noti in quanto pregiudicati; e,
quanto alle esigenze CaRA:reed2A e con particolare riferimento alla posizione del
Maier, il tema fosse anch’esso specificamente trattato nell’ordinanza richiamando
il numero dei fatti contestati e la recidività specifica dell’indagato.
Orbene, tanto corrisponde ai requisiti di un’autonoma valutazione delle
ragioni a sostegno della disposizione applicativa della misura cautelare, quali
affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Non è infatti prescritta al giudice, a
questi fini, una propria riscrittura sugli elementi di fatto rilevanti per la decisione,
potendosi ricorrere per questo aspetto al richiamo ad altri atti del procedimento,
quale la richiesta del pubblico ministero; essendo invece necessaria l’esposizione
dei criteri per in base ai quali detti elementi sono dal giudice valutati e ritenuti
rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
cautelare (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n.
13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep.
2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016,
Belsito, Rv. 266428).
Tali condizioni venivano correttamente ritenute esistenti nell’ordinanza
scrutinata con il provvedimento impugnato. Il ricorso deve pertanto essere
rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

3

richiesta del pubblico ministero, la ravvisabilità dei gravi indizi fosse

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter, disp.

att. cod. proc. pen..
Così deciso il 12/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Depositato ;in Capcplieria
Roma, lì ………

(yr atta clrehhich.e111

Cado

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