Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17940 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17940 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHAYAT OMAR N. IL 23/01/1985
avverso la sentenza n. 14459/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.128 ricorrente KHAYAT OMAR
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza in epigrafe con cui fu condannato alla pena ritenuta di giustizia quale
strada, commessa in Roma il 15 aprile 2010.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il prevenuto lamenta la violazione dell’art. 606 lett. c) codice di rito per avere il
giudice a quo escluso la sussistenza della nullità ex art. 522 cod. proc.pen.
laddove, diversamente da quanto enunciato dall’imputazione, si acclarò che il
prevenuto si pose alla guida di autovettura con la patente revocata anziché
sospesa. Con motivazione ineccepibile ha ribadito il Tribunale che a nulla
rilevava l’erronea dicitura, trattandosi comunque di guida senza
patente,costituente illecito penale, tanto non avendo pregiudicato l’esercizio del
diritto di difesa del prevenuto, ben consapevole, alla stregua del provvedimento
notificatogli, della disposta revoca della patente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.
responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 116, commi 10 e 13° cod.