Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17939 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17939 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALEOTTI FRANK N. IL 05/07/1981
avverso la sentenza n. 123/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.126 ricorrente GALEOTTI Frank

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto dall’imputato – giudicato responsabile,
in entrambi i gradi del giudizio di merito, della contravvenzione di cui all’art. 186,
comma 2° lett. c) cod. strada ( etilernia pari a 1,93 gr./I, alla prima prova ed a

inammissibile a’ sensi dell’art. 606, comma 3° cod. proc.pen. in quanto basato
su motivi improponibili in sede di legittimità ed in quanto manifestamente
infondato.
Enuncia invero censure concernenti l’apprezzamento del materiale probatorio ai
fini della conferma della penale responsabilità del prevenuto: profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da vizi logico – giuridici, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento rigorosamente
ancorato alle incontestabili risultanze probatorie, costituite dalla deposizione
testimoniale resa dal verbalizzante,dal

complesso delle risultanze nonché

dall’accertamento del tasso alcoolernico eseguito

dalla P.G. con l’apposito

strumento in uno con la valutazione degli ineludibili, conformi dati sintomatici;
ciò a dimostrazione del fatto ( apoditticamente negato dal ricorrente ) che lo
stesso si trovasse alla guida dell’autovettura nonostante lo stato di ebbrezza
alcoolica tanto da cagionare l’inopinato tamponamento dell’automobile che lo
precedeva.
Incensurabile è altresì la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di
motivazione in punto al diniego delle attenuanti generiche ed in punto alla
misura della pena attesa l’argomentata gravità del fatto ( in rapporto all’elevata
etilemia ed alla conseguente pericolosità della condotta ) ed i gravi precedenti
penali, anche specifici, neppure ricorrendo elementi atti a giustificare la
reiterazione della sospensione condizionale della pena e la conversione della
pena detentiva in quella pecuniaria, in difetto di prognosi positiva di astensione
dal commettere altri reati in futuro.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

i

1,90 gr./I., alla seconda ) commessa in Forlì il 21 ottobre 2008 – è

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Ronna,lì 21 maggio 2014.

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