Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17939 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17939 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
c/
SVOLAZZO DANIELE nato il 17/03/1970 a VILLARICCA
SVOLAZZO CARLO nato il 23/09/1972 a GIUGLIANO IN CAMPANIA
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA
VETERE

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

giugno 2017 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma
dell’ordinanza reiettiva della richiesta di sequestro preventivo dell’azienda
agricola degli Svolazzo in Giugliano, pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 18 maggio 2017 ed appellata dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
disponeva il controllo giudiziario della predetta azienda al fine di impedire al
reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera di cui all’art. 603-bis cod.
pen..

2. I ricorrenti propongono tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge sul rigetto
dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero in quanto
intempestivamente presentato rispetto al termine di dieci giorni decorrente dalla
lettura del provvedimento appellato in esito all’udienza camerale dinanzi al
Giudice per le indagini preliminari. L’interpretazione del Tribunale, per la quale il
termine decorreva dalla successiva data della comunicazione del provvedimento
all’ufficio del pubblico ministero secondo le regole del procedimento in camera di
consiglio, non considerava, secondo i ricorrenti, che nella specie si trattava di
un’udienza camerale partecipata di convalida dell’arresto, che l’art. 322-bis cod.
proc. pen. rinvia in materia all’art. 310 il quale richiama a sua volta i termini
previsti per l’impugnazione dall’art. 309, decorrenti dalla lettura dell’ordinanza, e
che peraltro lo stesso giorno della pronuncia dell’ordinanza appellata si dava
esecuzione alla scarcerazione degli indagati ed al dissequestro di cose
sequestrate con la comunicazione al pubblico ministero procedente, il quale
pertanto aveva conoscenza effettiva del provvedimento non più tardi del giorno
successivo.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge sulla configurabilità
del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., lamentando l’insussistenza degli
elementi costitutivi dello sfruttamento e dell’approfittannento dello stato di
bisogno nella situazione di effettiva necessità che li caratterizza. Tali condizioni
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eTh

1. Daniele Svolazzo e Carlo Svolazzo ricorrono avverso l’ordinanza del 20

sarebbero state oggetto nel provvedimento impugnato, secondo i ricorrenti, di
una valutazione astratta e non riferita alla reale situazione dei lavoratori, e non
si ravviserebbero in particolare nella nazionalità straniera e nella clandestinità di
alcuni dei dipendenti degli indagati, in difformità delle retribuzioni rispetto alle
previsioni dei contratti collettivi che non assumevano dimensione evidente e
significativa, in violazioni in materia di orario, riposo, aspettativa e ferie non
reiterate e legate alle contingenze di attività produttive periodiche come quella in
esame, non avendo comunque alcuno dei lavoratori riferito di ingiustificati

disposizioni sull’igiene e la sicurezza del lavoro e in una apodittica qualificazione
come degradante delle attività del bracciantato agricolo. Si rileva ancora nel
ricorso l’errato inquadramento giuridico del fatto, al più riconducibile all’ipotesi di
utilizzazione di lavoratori extracomunitari irregolari di cui all’art. 22, comma 12,
d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, che fra l’altro prevede quale circostanza
aggravante la sottoposizione alle condizioni di sfruttamento di cui all’art. 603-bis
cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge sulla concretezza e
l’attualità delle esigenze cautelari, lamentando l’omessa valutazione della
documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultava che l’impresa si era
prontamente adeguata alle normative antinfortunistiche e che i lavoratori erano
stati regolarizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello
del pubblico ministero è infondato.
Rispetto al rilievo dei ricorrenti, per il quale il termine di dieci giorni per la
proposizione dell’appello decorreva dalla lettura dell’ordinanza reiettiva della
richiesta di sequestro preventivo, pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli Nord all’esito dell’udienza di convalida
dell’arresto degli indagati, con la conseguente intempestività dell’appello
presentato dal pubblico ministero oltre detto termine, è dirimente la circostanza
per la quale l’appello veniva nella specie proposto non dal Procuratore della
Repubblica presso il suddetto Tribunale di Napoli Nord, procedente e
partecipante all’udienza di cui sopra, ma dal Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; la cui autonoma legittimazione ad
impugnare l’ordinanza reiettiva, dinanzi a detto Tribunale competente per

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dinieghi del riposo settimanale o delle ferie, in infrazioni meramente formali delle

l’appello in materia cautelare, veniva confermata nel provvedimento impugnato
con argomentazioni che non sono state poste in discussione con i ricorsi.
Da ciò segue infatti che per il pubblico ministero appellante come appena
identificato, non avente facoltà di presenziare all’udienza nella quale veniva data
lettura del provvedimento appellato, il termine per l’impugnazione non poteva
che decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento alla propria
segreteria; essendo pertanto corretta la conclusione del Tribunale per la quale
rispetto a tale comunicazione, avvenuta il 22 maggio 2017, l’appello era

2. Il motivo dedotto sulla configurabilità del reato di cui all’art. 603-bis cod.
pen. è inammissibile.
Premesso che, essendo elementi costitutivi della fattispecie di impiego
illecito di manodopera ipotizzata nel caso in esame la sottoposizione dei
lavoratori ad un regime di sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno
degli stessi, il comma 3 del citato art. 603-bis prevede espressamente quale
indice di sfruttamento la presenza di anche solo una delle condizioni descritte
nella sproporzione delle retribuzioni rispetto al lavoro prestato, nella reiterata
violazione della normativa in materia di orari di lavoro, riposo, ferie e
aspettativa, nell’infrazione alle norme in materia di sicurezza e igiene del luogo
di lavoro e nell’imposizione di modalità di lavoro degradanti, il provvedimento
impugnato era adeguatamente motivato con riguardo alla sussistenza di più
condizioni fra quelle appena indicate; osservando il Tribunale che, a prescindere
dalla congruità delle retribuzioni ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari,
la reiterata violazione della normativa sui tempi di lavoro era integrata da quanto
riferito dai lavoratori sulla mancanza di riposo settimanale, e il contrasto con le
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro emergeva dalle stesse
dichiarazioni con riguardo alla precarietà dei servizi igienici ed all’assenza dei
requisiti minimi di sicurezza alle serre ove si svolgeva l’attività lavorativa,
costituiti da passerelle in legno consunte e malferme. Ed anche l’ulteriore
elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori era oggetto di
congrua motivazione nel riferimento alla situazione di clandestinità dei predetti,
che li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagevoli.
Su questi aspetti i ricorrenti, pur richiamando testualmente la deduzione di
vizi di violazione di legge, prospettano in realtà vizi motivazionali, lamentando
sostanzialmente l’illogicità delle conclusioni tratte nel provvedimento impugnato,
in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in base alle
circostanze di fatto in precedenza indicate; ed in questi termini i ricorsi

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tempestivamente presentato.

propongono censure non consentite in materia cautelare reale, e comunque
valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità.

3. E’ invece fondato il motivo dedotto sulla concretezza e l’attualità delle
esigenze cautelari.
Le argomentazioni del Tribunale, articolate nel mero riferimento
all’aggravamento degli effetti del reato in conseguenza della libera disponibilità
dell’azienda, non si confrontavano infatti con i rilievi difensivi, sorretti da

all’adeguamento dell’impresa alle prescrizioni antinfortunistiche; aspetti, questi,
che si è visto essere rilevanti nella motivazione del provvedimento impugnato
sulla ravvisabilità della condotta incriminata e, quindi, sulla protrazione della
stessa in conseguenza della prosecuzione dell’attività dell’impresa.
La motivazione di cui sopra era pertanto assente su un profilo essenziale ai
fini della sussistenza dei presupposti per l’imposizione del vincolo cautelare, il
che integra il lamentato vizio di illegittimità. Il provvedimento impugnato deve di
conseguenza essere annullato sul punto con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per nuovo esame.
Così deciso il 12/01/2018

Il Consigliere estensore
Cado

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1 Presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, U

4.4.

diatict clreAsichelli

documentazione, in ordine alla regolarizzazione dei lavoratori ed

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