Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17938 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17938 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

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sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI MASSIMILIANO N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 267/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.122 ricorrente PELLEGRINI Massimiliano

Motivi della decisione

Con sentenza 1° luglio 2011, il Tribunale di Milano dichiarò l’imputato in
epigrafe colpevole della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 10 e 2° cod.

alcoolica, accertata in gr./I. 1,72,in entrambe le prove,condannandolo per
l’effetto, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi DUE di arresto ed
euro 1.000,00 di ammenda – pena sospesa -.Applicò altresì la sospensione della
patente di guida per UN anno e dispose la confisca dell’autovettura.
La Corte d’appello di Milano con la sentenza 12 luglio 2012, revocata la confisca
del veicolo in parziale riforma della decisione di primo grado, la confermò nel
resto.
Ricorre personalmente per cassazione l’imputato lamentando il mancato
accoglimento del motivo d’appello con cui aveva censurato la denegata
ammissione al patteggiannento, avendo egli indicato, nella relativa richiesta, la
pena base in misura eguale a quella quantificata dal P.M. nella richiesta di
emissione del decreto penale. Annota che il Giudice di prime cure l’aveva
condannato, in esito ad ordinario dibattimento,a pena inferiore. Denunzia altresì
il vizio di erronea applicazione dell’art. 175 cod. pen., avendogli la Corte
distrettuale denegato il beneficio in dispregio ai criteri fissati dall’art. 133
cod.pen.
Rileva d’ufficio il Collegio, ciò premesso, che, il reato ascritto all’imputato risulta
estinto per maturata prescrizione, essendosi compiuto, dopo la pronunzia della
sentenza d’appello, il termine massimo di anni cinque, decorrente dalla data di
commissione della contravvenzione: 20 agosto 2013,risultando in atti
unicamente la sospensione per 1 mese e giorni 25, verificatasi nel corso del
giudizio di primo grado. Né il proposto ricorso può ritenersi manifestamente
inammissibile con specifico riferimento alla seconda doglianza dedotta,posto che
l’incensuratezza dell’imputato (attestata dal Giudice di prime cure e non messa
in dubbio dalla Corte d’appello) avrebbe dato sufficiente titolo alla concessione
del beneficio della non menzione, al pari di quello della sospensione condizionale
della pena, pur riconosciuto in primo grado in quanto fondato su di una prognosi
favorevole di non recidivanza. Né, d’altra parte, ricorrono i presupposti di
applicazione dell’art.129 comma 2° cod.proc.pen.,mancando, allo stato degli atti,
prove evidenti dell’innocenza dell’imputato, in ragione dell’esito dell’alcooltest e

strada, per aver guidato l’ autovettura tg. CY210KZ in stato di ebbrezza

delle condizioni apparenti in cui il prevenuto versava al momento del controllo
eseguito mentre sì trovava alla guida dell’autovettura.
Deve quindi farsi luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza di primo
grado, per la sopravvenuta estinzione del reato per maturata prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

PQM

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