Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17938 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17938 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
TIVOLI
nei confronti di:
CARDUCCI MARIO nato il 08/10/1965 a ROMA
BALDELLA ROBERTA nato il 23/05/1971 a ROMA
RAIMONDI PASQUALINO nato il 20/09/1961 a ROMA

avverso l’ordinanza del 13/03/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 18/12/2017

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha chiesto l’accoglimento del
ricorso con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del 13 marzo 2017, con la quale il giudice monocratico dello stesso
Tribunale ha disposto, in esito all’istruttoria dibattimentale, la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che gli elementi emersi dall’esame
di Antonio DE ANGELIS comportassero la diversità del fatto rispetto a come descritto nel capo

di imputazione ascritto agli imputati nei confronti dei quali era stata esercitata l’azione penale.
2. Deduce il ricorrente l’abnormità dell’ordinanza, in quanto adottata in violazione dell’art. 521,
comma 2, cod. proc. pen.
Si sostiene che la circostanza rilevata dal giudice – vale a dire, la corresponsabilità del DE
ANGELIS – non comporterebbe alcun mutamento del fatto e, di conseguenza, nessun
pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa degli imputati già sottoposti a giudizio.
Il provvedimento impugnato rientrerebbe, inoltre, nella categoria dell’abnormità cd.
“strutturale”, determinando un’indebita regressione del procedimento.
3. Con memoria depositata in data 28 novembre 2017, il Procuratore Generale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. E’ del tutto evidente, infatti, che nel caso in esame il Tribunale abbia erroneamente ritenuto
che all’esito dell’istruttoria dibattimentale fosse emerso un fatto diverso, che giustificasse un
provvedimento ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., solo perché sì era accertato che a
concorrere nel reato contestato vi fosse anche un altro soggetto oltre gli imputati.
Così come si evince dalla stessa ordinanza impugnata, il giudizio in corso dinanzi al Tribunale
era stato instaurato per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen. nei confronti di Roberta
BALDELLA, Mario CARDUCCI e Pasqualino RAIMONDI.
Durante il dibattimento era emerso che avrebbe concorso net reato un altro soggetto (il già
citato DE ANGELIS).
In ragione di ciò, il Tribunale, invece di limitarsi a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per
le iniziative di competenza in ordine alla posizione di tale ultimo soggetto, ha emesso una
ordinanza ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., così determinando una indebita
regressione del processo nei confronti degli imputati, ai quali il fatto era stato correttamente
contestato e che avevano avuto la possibilità di esercitare il loro diritto di difesa.
2. Si tratta di provvedimento abnorme, così come più volte chiarito da questa Corte.
È, infatti, abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando la configurabilità di fatti
ulteriori rispetto a quelli contestati nell’imputazione, dispone la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero, qualora non emerga dall’ordinanza che il fatto originariamente contestato si

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sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell’imputazione, perchè
tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello
del fatto diverso. (Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015, P.M. in proc. Carenzio e altro, Rv.
26447501; Sez. 2, n. 8849 del 13/02/2014, P.M. in proc. De Marchi, Rv. 25930901; Sez. 5, n.
28137 del 24/05/2005, P.M. in proc. Savo ed altri, Rv. 23229001).
Né nel caso in esame la diversità del fatto potrebbe sostenersi sulla base della circostanza della
novità della individuazione di un ulteriore concorrente nel reato e della conseguente eventuale
modifica dei ruoli attribuiti ai singoli imputati già sottoposti a giudizio.

degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod.
proc. pen., qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione
dell’imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata
viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione del procedimento alla fase
delle indagini preliminari per il separato esercizio dell’azione penale (Sez. 1, n. 18941 del
22/02/2001, Ligato, Rv. 21892001).
D’altronde, nell’ipotesi di concorso non necessario di persone nel reato, la struttura del fatto
resta sostanzialmente immutata anche quando ricorra una variante in corso di esecuzione, che
non determini, con riferimento al ruolo dei vari concorrenti, un mutamento in tutte le direzioni
che, alterando significativamente il sinallagma e distogliendolo dall’originario programma
oggetto della contestazione, menomi il diritto di difesa, frustrandone il concreto esercizio a
causa di un pregiudizio effettivo (Sez. 1, n. 119 del 22/10/1994, Pregnolato ed altri, Rv.
20008901).
Non può allora che ribadirsi che per aversi “fatto diverso” rispetto alla imputazione occorre una
trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si
riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza
sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita
nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,
vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando
l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di
difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.
24805101; si vedano anche ex multis Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv.
27160701; Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, Di Giovanni, Rv. 27004401; Sez. 2, n. 45993 del
16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 23932001; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv.
22975601).
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata e gli atti
vanno trasmessi al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Questa Corte ha già affermato da tempo come sia abnorme il provvedimento di trasmissione

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Tivoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017
Il Presidente

Il consi liere estensore

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