Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17937 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17937 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLI LUCA N. IL 12/07/1982
avverso la sentenza n. 2597/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.116 ricorrente CASTELLI Luca
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme nei giudizi di merito, del reato di
settembre 2008 e condannato alla pena di giustizia – ricorre per cassazione, a
mezzo del difensore,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi motivazionali e per vizi di violazione di legge, manifestamente
infondati.
La Corte d’appello di Bologna ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto alla ritenuta penale responsabilità del prevenuto che aveva
ammesso di essersi posto alla guida dopo aver assunto una bevanda alcoolica, i
cui effetti sul rilevante superamento del tasso di etilemia (accertato in 2,11 gr/l.
alla prima prova ed in 2,04 gr./I. ,alla seconda) furono amplificati dalla
susseguente assunzione per nebulizzazione, di un farmaco ( Froben ),
disinfettante del cavo orale e delle prime vie respiratorie contenente eccipienti a
base alcoolica. Ineccepibilmente ha quindi argomentato la Corte distrettuale che
l’imputato, ben consapevole di siffatte conseguenze, avrebbe dovuto omettere
di porsi alla guida per non incorrere nella responsabilità, quantomeno
colposa,per la contravvenzione ascrittagli.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma stimata in euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì lì 21 maggio 2014.
cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c) cod. strada, commesso in Bologna il 22