Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17936 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17936 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MASCIO FABIO N. IL 07/07/1982
avverso la sentenza n. 3056/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.115 ricorrente DI MASCIO Fabio
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di
Genova ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale proposto dal
incidentale proposto dal Procuratore Generale,ricorre per cassazione il difensore
del suddetto imputato chiedendone l’annullamento sul rilievo della violazione
degli artt.589, 591 lett. d) e 122 codice di rito, in quanto privo di procura
speciale a rinunziare all’appello.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per vizi di violazione di legge, manifestamente infondati.
Emerge invero dall’esame degli atti ( doveroso ed imposto a questa Corte in
presenza di doglianza di natura processuale ) che diversamente dalle infondate
obiezioni dedotte, l’avv. Pasquale Tonani, difensore dell’imputato, risultava
munito di procura speciale a rinunziare ( cfr. fgl. 9 fascicolo Tribunale ).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma stimata in euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende,trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.
difensore dell’imputato per rinunzia e, conseguentemente, anche di quello