Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17935 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17935 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARIC ROMINA N. IL 10/11/1973
avverso la sentenza n. 200/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.112 ricorrente SARIC Ronnina
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dall’imputata – condannata alla
pena di UN anno di reclusione ed euro 110,00 di multa con doppia statuizione
agli artt.110, 624, 625 n. 4 cod. pen., commesso in Roma il 27 maggio 2006 è privo di specificità oltreché manifestamente infondato.
Va quindi giudicato inammissibile.
La ricorrente si limita a dedurre – in punto al trattamento sanzionatorio – vizi
motivazionali del tutto genericamente ed astrattamente riferiti alla sentenza
impugnata invece corredata da esaustivo e puntuale apparato argomentativo a
suffragio della improponibilità di una riduzione della pena sul rilievo della ”
inquietante personalità” della prevenuta gravata da numerosissimi precedenti
penali anche sotto falso nome.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.
conforme nei gradi del giudizio di merito, quale responsabile del delitto di cui