Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17934 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17934 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC MILENKO N. IL 06/10/1993
AHMETOVIC VALENTINO N. IL 10/09/1992
avverso la sentenza n. 12890/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.107 ricorrenti AHMETOVIC MILENKO – AHMETOVIC VALENTINO

Motivi della decisione
Gli imputati propongono, a mezzo del difensore, ricorso cumulativo per
cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, resa a conferma della
sentenza emessa il 16 luglio 2012 dal Tribunale di Napoli con la quale furono
riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt.81 cpv.,99, comma
4°,110,112,624, 625 nn. 2,5 e 7 cod. pen. e della contravvenzione prevista

condannati, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi due di
reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
Si dolgono dell’ erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen.

in punto alla

sproporzione per eccesso della pena loro inflitta e del mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche.
I ricorsi vanno giudicati inammissibili perché manifestamente infondati a fronte
di congrua ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte
distrettuale ha invero ineccepibilmente argomentato l’ostatività a qualsivoglia
riduzione del trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento delle attenuanti
generiche sul rilievo del particolare allarme suscitato dall’azione delinquenziale
messa in atto dai ricorrenti, con pericolo per la pubblica incolumità, avendo
costoro tranciato, in concorso con minori, i cavi elettrici della linea TAV e divelto
il pavimento della cabina elettrica e della negativa personalità dei predetti,
gravati da numerosi precedenti specifici.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, degli stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000 ).
F’ Q N1

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.

dall’art. 707 cod. pen.:fatti commessi in Napoli il 15 luglio 2012 e per l’effetto

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