Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17934 del 15/03/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17934 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 16/07/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 16 luglio 2015, la Corte di appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di A.A. per tutti i delitti di furto ascrittigli, nelle
occasioni e per le somme dettagliate in dispositivo, essendo gli stessi estinti per
prescrizione, confermando la condanna del medesimo per il solo delitto di furto
aggravato della somma di euro 450 consumato ai danni di Gianluigi Lasci,

Si era accertato che l’imputato, dipendente della Ovam srl, aveva, per conto
di tale società, e della collegata srl Everybike, venduto delle biciclette non
riversando nelle casse delle medesime l’intero corrispettivo ricevuto dai clienti.
In risposta alle censure mosse dal A.A. con l’atto di appello, la Corte
territoriale affermava come non potesse darsi credito alla versione fornita
dall’imputato che aveva sostenuto di avere versato tutto quanto aveva ricevuto
dai clienti ma che erano risultati ammanchi solo perché l’addetta alla contabilità
aveva registrato alcuni pagamenti non imputandoli ai veri clienti ma a nomi di
fantasia.
La Corte però riteneva provati i soli fatti deducibili dal confronto dei dati
documentali che, per un verso, attestavano gli avvenuti pagamenti da parte dei
clienti e, per l’altro, quanto era pervenuto alla società.
Confermava la correttezza della qualificazione giuridica del fatto avendo
l’imputato ricevuto i pagamenti per conto della società senza conseguirne mai un
autonomo possesso.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le
proprie censure in cinque motivi.
2 – 1 – Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt.
624 e 646 cod. pen.
La condotta dell’imputato doveva essere qualificata come un’appropriazione
indebita e non come un furto, posto che lo stesso era stato incaricato di vendere
le biciclette e di incassarne i corrispettivi dal legale rappresentante delle società
proprietarie. Pur avendo la qualifica di operaio doveva essere così considerato un
agente addetto alla vendita.
Egli aveva pertanto il possesso del denaro consegnatogli dai clienti, secondo
la nozione penalistica di tale signoria di fatto.
Se, invece, rovesciando la contestazione delle condotte ascritte all’imputato,
si dovessero considerare come persone offese non le società ma i clienti (del cui
denaro l’imputato si sarebbe appropriato) il ricorrente avrebbe dovuto essere
prosciolto per difetto di querela (in assenza dell’aggravante che ne giustificava la
procedibilità d’ufficio).
i

rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in
particolare degli artt. 624 e 646 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, e dell’art. 47 cod. pen., che disciplina l’errore
di fatto, nonché il vizio dí motivazione.
La Corte non aveva tenuto conto del fatto che l’imputato, nel riversare solo
in parte il pagamento effettuato dallo lasci, si era trattenuto la somma dovutagli
per il rimborso della trasferta.
2 – 3 – Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione laddove, nel

osservazioni, circa la loro incompletezza, formulate dalla difesa, senza neppure
esperire perizia contabile.
2 – 4 – Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, il difetto di
motivazione ed il travisamento della prova laddove, pur avendo la Corte
riconosciuto l’incompletezza del compendio probatorio (non essendo stati escussi
tutti i clienti i cui corrispettivi l’imputato avrebbe sottratto) era ugualmente
pervenuta alla dichiarazione di penale responsabilità sulla base del solo prospetto
riassuntivo fornito dagli enti persone offese.
2 – 5 – Con il quinto motivo deduce, ancora, la violazione di legge ed il vizio
di motivazione per la difformità fra la parte motiva ed il dispositivo della
sentenza sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena,
beneficio riconosciuto dal primo giudice.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, speso sulla qualificazione giuridica della condotta,
è fondato e ciò comporta, per l’ulteriore decorso del tempo dopo la pronuncia
della sentenza gravata, l’estinzione per prescrizione del residuo reato contestato.
Dall’infondatezza delle ulteriori ragioni di doglianza deriva, invece, il rigetto
del ricorso ai fini civili.

1 – L’imputato, infatti, pur privo della formale qualifica di rappresentante
commerciale delle ditte per le quali aveva venduto le biciclette, aveva assunto
tale veste di fatto, in modo continuativo e con il pieno assenso dei suoi dirigenti,
tanto che, nell’adempimento di un’abituale attività di vendita, incassava
direttamente le somme dovute alle società e le riversava, qualche giorno dopo,
alla contabile, così disponendo in proprio dei mezzi di pagamento fino a tale
momento.
Se ne deduce che egli avesse, seppur temporaneamente, il possesso (la
signoria di fatto al di fuori della sfera di sorveglianza del proprietario: Sez. 5, n.
7304 del 17/12/2014, Sorio, Rv. 262743) di tali somme, ed avesse pertanto
2

valutare i prospetti contabili offerti dalla società non si era tenuto conto delle

consumato il delitto (originariamente contestatogli) di appropriazione indebita
aggravata e non quello di furto ritenuto dai giudici del merito.
Come si è però ricordato, l’ulteriore decorso del tempo ha cagionato
l’estinzione per prescrizione anche dell’ultima, in ordine di tempo, condotta
contestata all’imputato.

2 – Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché
interamente versati in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione

decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più
recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale aveva concluso per la responsabilità dell’imputato in
ordine alle sole condotte per le quali la documentazione contabile delle due
società aveva dimostrato l’effettività del versamento della somma da parte del
cliente ed il mancato rinvenimento della medesima, in tutto o in parte, nelle
casse sociali (assolvendo, invece, il prevenuto nei casi in cui non si era raggiunta
tale prova documentale o la prova documentale carente non fosse stata
completata con l’escussione del cliente), con un’argomentazione logica, quindi,
del tutto priva di vizi logici manifesti.

3 – Il quinto motivo del ricorso è infondato posto che l’accenno, nella sola
motivazione della sentenza, circa la non meritevolezza del beneficio della
sospensione condizionale della pena è frutto di un evidente errore materiale,
posto che la sospensione della pena era stata concessa dal primo giudice e la
pubblica accusa non aveva proposto alcun gravame. Il dispositivo della sentenza
d’appello, confermando la prima pronuncia nel resto, non ne aveva così
modificato i termini, in ordine alla concessione del beneficio.
Si tratta peraltro di questione superata dalla dichiarata estinzione del reato.

P.Q.M.

3

quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali perché il residuo
reato è estinto per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso ai fini civili.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2018.

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