Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17933 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17933 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOMAN MILIAN N. IL 19/11/1962
avverso la sentenza n. 1590/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.100 ricorrente GOMAN Milan

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto, per tramite del difensore,
dall’imputato – ritenuto responsabile, con doppia statuizione conforme, nei gradi

commesso in Pizzoli il 3 maggio 2008 – va giudicato inammissibile.
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune
da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare la
Corte d’appello ha sottolineato l’evidenza di prove inequivoche ed inconfutabili,
a dimostrazione della penale responsabilità dell’imputato, veduto dai testi
mentre recideva, insieme ai correi, il cavo elettrico di proprietà del Cococcia,
venendo poi identificato dai Carabinieri, subito intervenuti sul posto.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla
volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent.
n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

del giudizio di merito, del delitto di cui agli artt. 112,56, 624, 625 n. 2 cod. pen.

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