Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17933 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17933 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile TALAA AZIZA
dalla parte civile RAFAI ZAKARIA
nel procedimento a carico di:
EL MAHI JAOUAD nato il 20/01/1961
avverso la sentenza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di FORLI’
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore

Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Forlì, investito dell’appello proposto dall’imputato El Mahi Jaouad, in
parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace della stessa città, in data 29 settembre
2015, che aveva condannato lo stesso El Mahi per i reati di cui agli artt. 582 e 581 cod.pen.,
commessi in danno di Rafai Zakaria e Talaa Aziza, ha ridotto la pena inflittagli nella misura
ritenuta di giustizia e, pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle

2. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione le parti civili
costituite, per il tramite del loro difensore, affidando l’impugnativa a due motivi.
2.1. Denunciano l’illogicità manifesta della motivazione in punto di determinazione del
trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla gravità del danno
loro cagionato.
2.2. Deducono il vizio di motivazione con riferimento alla liquidaziobe delle spese di
causa, sul rilievo che la soccombenza dell’imputato nel giudizio di appello – per effetto della
conferma delle statuizioni sulla responsabilità – avrebbe impedito al giudice di pronunciare la
compensazione delle spese affrontate dalle parti. Nondimeno lo stesso giudice aveva omesso di
motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione assunta.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Invero l’impugnazione della parte civile avverso una sentenza è consentita solo
quando questa contenga statuizioni che incidano sugli interessi civili, posto che è principio
generale quello secondo il quale l’interesse, richiesto dall’ad 568 comma 4 cod.proc.pen. quale
condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e
diretti dell’atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione
pregiudizievole, determinando per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di
quella esistente (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Stz. 1, n. 4340 del
27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437).
Ne deriva che, allorché il giudice di secondo grado abbia confermato il diritto al
risarcimento del danno delle parti civili e su tale capo si sia formato il giudicato, viene a
cessare ogni interesse della parte civile a coltivare il suo intervento nel processo penale e, in
particolare, a contrastare la misura del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, atteso
che tale questione non può avere alcuna incidenza sugli interessi civili (Sez. 5, n. 5262 del
12/12/2013 – dep. 03/02/2014, Dusi, Rv. 258724; Sez. 5, n. 7845 del 22/02/1990, Torsello,
Rv. 184519).
3.2. E’ del pari infondato il secondo motivo di censura. Rileva al riguardo il Collegio che
la pronuncia resa dal giudice di appello in punto di compensazione delle spese tra le parti è
conforme al disposto di cui all’art. 92 cod. proc. civ., che consente al giudice di disporla:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi>>. Póiché il decidente,

costituite parti civili, ha interamente compensato tra le parti le spese del grado.

inoltre, ha dato atto espressamente atto, si pure con formula sintetica, che, alla luce di
quanto argomentato in ordine alla modesta entità delle lesioni subite dal Rafai e ai limitati
effetti delle percosse inferte alla Taala, sussistessero giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese del grado relative all’azione civile, non slj i.iscontra neppure
il denunciato vizio di mancanza di motivazione.
4. Le suesposte ragioni impongono, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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