Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17933 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17933 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Valentino Ficociello, nato a Bisaccia (AV) il 16.6.1990
avverso l’ordinanza del 30 luglio 2012 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Piero Gaeta, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Federico Paolucci, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATI°

Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Valentino Ficociello avverso l’ordinanza del
22 maggio 2012 con cui il G.i.p. del Tribunale di Benevento aveva respinto
l’istanza volta ad ottenere, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex

accogliendo però l’impugnazione con riferimento al motivo subordinato, con
cui si chiedeva la sostituzione della misura applicata con quella degli arresti
domiciliari, per l’affievolimento delle esigenze cautelari.

Contro l’ordinanza del Tribunale ricorre per cassazione il difensore del
Ficociello, che deduce il vizio di omessa motivazione, sostenendo che: a) il
Tribunale ha escluso la possibilità di operare la retrodatazione dei termini di
custodia, in quanto la condotta della prima ordinanza era ricompresa
temporalmente nei fatti oggetto della seconda ordinanza, ma non vi era
anteriorità cronologica dei fatti di cui alla seconda ordinanza rispetto alla data
di emissione del primo titolo custodiale; b) la difesa, invece, aveva sostenuto
che i fatti di cui alla seconda ordinanza fossero antecedenti all’emissione della
prima, con la sola eccezione dell’episodio della detenzione di sei pezzi di
hashish, fatto commesso dall’indagato il 21.7.2011, quindi successivamente
all’arresto del 12.1.2011; c) con riferimento a quest’ultimo punto, la difesa
aveva sostenuto davanti al Tribunale che la detenzione dei sei pezzi di hashish
costituisse uso personale di stupefacente, quindi non avesse rilievo penale,
con la conseguenza che tale episodio andava escluso dalla valutazione
finalizzata alla retrodatazione e si sarebbe dovuto riconoscere la sussistenza
del requisito dell’anteriorità; d) tuttavia, il Tribunale ha omesso ogni
considerazione su tale circostanza rilevante, incorrendo nel vizio di
motivazione dedotto.
In data 26 novembre 2012 il difensore dell’indagato ha depositato una
memoria difensiva in cui ribadisce il motivo dedotto nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2

art. 297 comma 3 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere,

Il Tribunale nel respingere la richiesta di retrodatazione dei termini di
custodia cautelare ha escluso che nella specie fosse presente il requisito
dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza applicativa della
misura cautelare rispetto alla data di emissione della prima ordinanza
(12.1.2011).
Invero, la difesa, dopo avere ribadito che l’unica condotta ulteriore

di sei pezzi di hashish del peso di gr. 6,6 avvenuto il 21.7.2011, aveva
sostenuto che per valutare il presupposto dell’anteriorità il Tribunale avrebbe
dovuto accertare la data di cessazione della consumazione del reato
contestato e poiché l’ultimo episodio era quello della detenzione del 21.7.2011
occorreva valutare se tale condotta fosse penalmente rilevante, in quanto
qualora la detenzione fosse destinata ad uso esclusivamente personale e
quindi penalmente irrilevante, sarebbe risultato evidente che la consumazione
del reato, anche in riferimento alla seconda ordinanza, avrebbe dovuto essere
fissata ad un’epoca anteriore al 12.1.2011, cioè al momento della prima
ordinanza.
In sostanza, ciò che chiedeva la difesa era di valutare, sempre sul piano
cautelare, il rilievo penale dell’episodio di detenzione dei sei pezzi di hashish,
in quanto una volta esclusane la rilevanza penale la condotta contestata non
poteva che essere anteriore alla prima ordinanza, con conseguente
applicabilità dell’art. 297 comma 3 c.p.p.
Su questo motivo il Tribunale non ha offerto alcuna risposta, sicché ne
deriva la necessità di annullare l’ordinanza impugnata per omesso esame di
un motivo, con rinvio al Tribunale di Napoli perche lo esamini e fornisca una
motivazione sul punto.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
Così deciso il 4 dicembre 2012

Il Consigl e estensore

Il P esi

te

commessa dall’indagato dopo l’arresto del 21.1.2011 riguardava il sequestro

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