Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17932 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17932 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSI MAURIZIO N. IL 25/11/1968
avverso la sentenza n. 1818/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.98 ricorrente RUSSI Maurizio

Motivi della decisione

L’imputato propone ricorso per cassazione,a mezzo del difensore,contro la
sentenza indicata in epigrafe (resa in parziale riforma di quella di primo grado in

cui agli artt.99, comma 4 0 , 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in San Severo
il 17 aprile 2012,riconosciuta l’ attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
dichiarata equivalente sulle contestate aggravanti ) unicamente lamentando il
vizio di violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche
Il ricorso è palesemente inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,

perché proposto per vizi motivazionali e per violazioni di legge non dedotti con i
motivi di appello, esclusivamente limitati alle doglianze relative all’ eccessività della
pena.
Va premesso al riguardo che il perimetro dei poteri di cognizione del giudice di
legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, codice di rito, il quale ribadisce, in
forma esplicita, un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la limitazione della
cognizione di detto giudice ai motivi proposti con il ricorso. Detti motivi contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (artt. 581, comma 1,
lettera e), e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. – sono funzionali alla
delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative
questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Ora,la disposizione in
esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, comma 3,
cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle
questioni non prospettate nei motivi di appello.
Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di
qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il
rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento
impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del
giudice di appello.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

punto pena ed a conferma in punto responsabilità del predetto in ordine al reato di

P

N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende

Così deciso in Rorna,lì 21 maggio 2014.

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