Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17932 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17932 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIRBU ROMAN nato il 16/06/1982

avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inamnnissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Investita dell’appello proposto da Sirbu Roman, riconosciuto colpevole dal Tribunale
di Parma del delitto cui agli artt. 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 5, cod.pen., per essersi
impossessato, a fine di profitto, di due motoseghe, di un motore per imbarcazione e di una
tanica di carburante, sottraendo i detti beni, in concorso con altri due complici, da un locale di
rimessaggio, attinto da effrazione, ubicato nel giardino di un edificio adibito ad abitazione, la
Corte d’Appello di Bologna, in data 6 dicembre 2016, in parziale riforma della sentenza
impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, confermando le

2. La pronuncia emessa all’esito del giudizio di secondo grado è censurata con il ricorso
per cassazione sottoscritto dal difensore del Sirbu, Avv. Federico Bertani, ed è affidato a tre
motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine al tema
al tema della responsabilità dell’imputato, affermata a dispetto della presenza di dati probatori
rilevanti, dei quali, anzi, la Corte territoriale avrebbe fatto un uso distorto: ciò con particolare
riferimento alla inverosimile circostanza che il furto potesse essere stato41prtato a termine
nonostante la presenza dei cani, che non avevano neppure abbaiato.
2.2. Il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e
62-bis cod.pen., e il vizio argomentativo in ordine alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, soprattutto in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Il terzo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4,
cod.pen., posto che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare la specifica questione,
relativa alla concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno cagionato alla persona
offesa, devoluta con i motivi aggiunti di appello, ancorché emergessero elementi di fatto – il
modesto valore economico dei beni sottratti immediatamente restituiti al proprietario e la
natura di pertinenza del luogo attinto dal furto – valorizzabili in vista di una positiva
delibazione della questione stessa.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, giova premettere come fuoriesca dai limiti del sindacato
sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione l’indagine sul discorso
giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre alla valutazione dei giudici di merito
quella del giudice della legittimità, dovendo questi limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui i primi si sono valsi per giustificare il proprio convincimento. La mancata
rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere, eventualmente, dedotta,
quale motivo di ricorso, nei termini del travisamento della prova (consistente nell’utilizzazione
di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, sempre che
questa abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a
critica). Nondimeno, la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione devono
risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al

ulteriori statuizioni.

riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza errori giuridici
(Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, sent. n.12 del
31/05/2000, Jlakani, Rv. 216260;Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina; Rv. 214794). Da
ciò deriva l’esclusione della possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un’analisi
orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso

(Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006,
Vecchio, Rv. 233621) e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;Sez. 6,

n. 27429 del

04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559).
Alla stregua degli evocati criteri ermeneutici, deve, dunque, riconoscersi che, al
cospetto di una motivazione che ha dato conto, con dovizia di riferimenti agli elementi
probatori raccolti (la prossimità spaziale dell’imputato rispetto al luogo teatro degli eventi;
l’abbandono di parte della refurtiva nella boscaglia e il ritrovamento dell’altra nel bagagliaio
dell’autovettura utilizzata dal Sirbu e dai complici; la sequenza temporale degli eventi e la
certa asportazione dei beni dal box ove si trovavano custoditi mediante forzatura della
serratura, a dispetto della presenza dei cani che non avevano abbaiato), delle ragioni di
innegabile commissione del fatto e di riconduzione di questo al ricorrente, la doglianza che
attinge il profilo argomentativo del provvedimento impugnato è inammissibile.
3.2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo. E’ jus receptum che, nel motivare
il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego, siccome
motivato nella sentenza impugnata avendo riguardo alla personalità delinquenziale
dell’imputato (gravato da plurimi e variegati precedenti penali nonché di polizia) e alla totale
assenza di elementi positivamente valutabili. A ciò deve aggiungersi che le determinazioni del
giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici
(Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419;
Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv.
229768). Va, dunque, ribadito che poichè la graduazione della pena rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi

su di essi imperniati, ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi

enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione,
come accaduto nel caso censito.
3.3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo. Secondo la linea ermeneutica di
questa Corte, ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di
speciale tenuità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del, corpo del reato che, in ogni caso, deve essere scarso (Sez. 2, n. 36916 del 28/09/2011, Perchinunno, Rv.

2, n. 3576 del 23/10/2013 – dep. 24/01/2014, Annaro, Rv. 260021). Si è oltretutto precisato
che l’entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della
consumazione del furto, essendo irrilevanti le vicende successive alla integrazione di detta
attenuante, con la conseguenza che è priva di effetti, al riguardo, la breve durata della
sottrazione, essendo stati i beni oggetto di furto recuperati grazie ad un intervento della polizia
giudiziaria subito dopo la commissione del reato (Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Puggillo e
altro, Rv. 269731).
Alla luce delle menzionate massime di orientamento, può, dunque, dirsi legittima la
mancata esplicita statuizione di rigetto della applicazione della circostanza di cui si discute,
posto che dalla complessiva motivazione resa dalla Corte territoriale – che aveva evidenziato la
natura e il numero dei beni sottratti, certamente di non scarso valore economico, e l’ulteriore
danno cagionato alla persona offesa, che aveva subito il danneggiamento della serratura del
box (ove i beni sottratti erano custoditi) per effetto della effrazione – emergeva l’assenza dei
requisiti che ne consentivano la concessione. In effetti, secondo la pacifica linea ermeneutica di
questa Corte, in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a
motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano
improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 18732 del
31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522).
4. Le suesposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

24 r

Il Presidente
aria

s• helli

251152)-, occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla persona offesa (Sez.

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