Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17931 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17931 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMINNA ANTONINO N. IL 12/05/1967
avverso la sentenza n. 4064/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.94 ricorrente CIMINNA Antonino

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dal difensore dell’imputato – giudicato

delitto di cui agli artt.99, comma 4°,110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod.pen.,
commesso in Partinico il 24 aprile 2011 – è privo del requisito della specificità
oltreché manifestamente infondato.
Va giudicato quindi inammissibile.
Il ricorrente si limita a dedurre vizi motivazionali e vizi di violazione della legge
penale sostanziale e processuale, del tutto genericamente ed astrattamente
riferiti alla sentenza impugnata invece corredata ( anche per effetto
dell’integrazione con la motivazione di quella di primo grado ) da esaustivo e
puntuale apparato argomentativo afferente i dedotti in grado d’appello, con
specifico riferimento:

al diniego, in sede di parziale rinnovazione del dibattimento, di istituzione
di altra perizia psichiatrica sull’imputato dopochè, in esito al medesimo
incombente già espletato dinanzi al Tribunale, fu esclusa la sussistenza di
cronica intossicazione da alcool al momento di fatto, ritenendosi quindi
l’imputato

compos sui

e

capace di partecipare coscientemente al

processo;

all’acclarata responsabilità del Ciminna quanto al furto del gasolio,previa
effrazione della catena di chiusura del cancello dell’autoparco, atteso il
rinvenimento di alcuni bidoni di plastica pieni di carburante nel
portabagagli della Fiat Uno, precedentemente sottratta al proprietario e di
altri, già riempiti, accanto ad alcuni autocompattatori,

al diniego della declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche,
attesi i precedenti penali specifici dell’imputato.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

i

colpevole, con doppia statuizione conforme di condanna nei gradi di merito, del

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

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