Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17931 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17931 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
nel procedimento a carico di:
ESPOSITO MARGHERITA nato il 18/08/1958 a CENTOLA
avverso la sentenza del 10/11/2015 del GIUDICE DI PACE di VALLO DELLA
LUCANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al

PM di Vallo della Lucania
Udito il difensore

e

Data Udienza: 19/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza deliberata il 10 novembre 2015, il Giudice di pace di Vallo della Lucania
dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata,
nei confronti di Esposito Margherita in relazione al reato, alla stessa imputato, di lesione
personale commesso ai danni di Riccio Giampiero, colpito al capo con una scopa.
2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 28
agosto 2000, n. 274) e 21, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice censurato non
avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine al reato posto alla sua cognizione, poiché il fatto
contestato all’imputata integrava il delitto di lesione personale aggravato dall’uso di un’arma
impropria, di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, cod. pen., escluso dal catalogo dei reati di
competenza del giudice di pace;
2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 152, comma 1, cod. pen., in
quanto, poiché il delitto di lesione personale aggravato dall’uso di un’arma impropria è
perseguibile d’ufficio, l’intervenuta remissione di querela non avrebbe potuto dispiegare alcun
effetto estintivo.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. In effetti, per affermata giurisprudenza di questa Corte, in tema di lesioni personali
volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto
agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
I. n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle
circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa
della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vaina, Rv. 268750; Sez. 5, n.
27768 del 15/04/2010, P.G. in proc. Casco, Rv. 247888).
Né può ravvisarsi un pregiudizio per l’imputata, posto che la contestazione in fatto del
reato è tale da consentirle un pieno esercizio del diritto di difesa, così come insegnato da
questa Corte con l’affermazione del principio di diritto per il quale l’attribuzione al fatto
contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non
determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato non
determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da
quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. U, n.
36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv.
205619).
Esulando, pertanto, il delitto di lesione personale aggravata dalla competenza del
giudice di pace, siccome disciplinata dall’art. 4 d.lgs. 274 del 2000, il giudice, investito del
giudizio in ordine ad esso, avrebbe dovuto spogliarsene.

Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, denunciando:

3.2. Inoltre, poiché a norma degli artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., il
reato di lesione personale aggravato dall’uso dell’arma è procedibile di ufficio (Sez. 5, n. 8640
del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 267713), la intervenuta remissione di querela è
irrilevante.
4. Le suesposte argomentazioni impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19/01/2018.

Il Consigliere estensore
Il Presidente
Irene Scordamaglia
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Depositato in Canceittria,
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Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.

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