Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17930 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17930 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FEDERICI NAUSICAA N. IL 14/10/1981
avverso la sentenza n. 12338/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n. 92 ricorrente FEDERICI Nausicaa
Motivi della decisione
Il ricorso, in epigrafe proposto dal difensore dell’imputata,

è

manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello di Roma ha fatto corretta
applicazione dei principi di diritto fissati dalla prevalente e consolidata
giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 5 n.7086/2011, citata in atti ) secondo

l’agente perfezioni il possesso sulla cosa sottratta, acquisendo sulla stessa un
potere corrispondente a quello che eserciterebbe il legittimo titolare del bene,
specularmente privato di ogni controllo sulla stessa e di ogni potere
dispositivo,ciò verificandosi allorchè l’agente abbia superato la barriera delle
casse di un supermercato, senza pagare il prezzo. Né rileva in contrario, nel caso
di specie, la presenza di personale addetto alla sorveglianza della merce, in
servizio all’interno dell’esercizio commerciale.
La Corte distrettuale ha altresì motivato circa la legittima applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., integrando pacificamente
violenza sulle cose la rimozione del dispositivo antitaccheggio, posto a tutela
della conservazione della proprietà delle merci fino al pagamento del prezzo;
donde l’irrilevanza dell’eccepita mancanza di querela restando il furto procedibile
d’ufficio in quanto aggravato. E’ peraltro implicitamente argomentata, alla
stregua della complessiva motivazione della sentenza d’appello, integrata da
quella di primo grado ( c.d.doppia conforme ) l’insussistenza dell’attenuante
prevista dall’art. 62 n. 4 cod.pen. come logicamente desumibile dal valore delle
merci sottratte pari ad euro 141,25.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

cui ricorre la fattispecie del furto consumato e non di quello tentato qualora

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