Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1793 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1793 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC BARBARA N. IL 18/06/1976
avverso la sentenza n. 240/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
30/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. –r-iL„1-1-,
che ha concluso per .f
o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. ,

Data Udienza: 14/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento ha parzialmente riformato la
sentenza del Tribunale di Rovereto del 21 marzo 2013, che assolveva Hudorovic
Barbara dall’imputazione di cui all’art.612 bis c.p. e la condannava per il reato di
ingiuria in danno della stessa parte lesa, Paczkowska Paulina Anna, rideterminando
la pena in euro 500 di multa, con conferma delle statuizioni civili.

Con il primo motivo si evidenzia la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità
della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’art.599 co.1 c.p.
Secondo la difesa il giudice d’appello, pur riconoscendo che fra l’imputata e la parte
lesa vi erano consistenti motivi di contrasto, posto che la Hudorovic aveva avuto una
relazione con Brun Alessandro, da cui erano nati due figli, e costui si era
successivamente fidanzato con la Paczkowska, non ne ha tratto le debite
conseguenze, ritenendo la reciprocità delle offese e la non punibilità ex art.599 co.1
c.p., dando rilevanza in modo del tutto erroneo al solo criterio cronologico, di tal che
la causa di non punibilità non sarebbe applicabile in quanto la prima offesa era
partita dalla Hudorovic e la parte lesa aveva semplicemente replicato.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia analogo vizio con riferimento all’art. 599
co.2 c.p. in quanto sarebbe del tutto carente la motivazione circa il rigetto della
richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.599 co.2 c.p.
contenuta nell’appello.
Con il terzo motivo si censura la totale mancanza di motivazione in riferimento alla
richiesta di riapertura dell’istruttoria.
Nell’appello la difesa aveva richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
con l’audizione dei testi a discarico indicati nella lista testi presentata avanti al
Tribunale e non ammessi dal giudice di prime cure.

E’ stato proposto un nuovo motivo di impugnazione avente ad oggetto la richiesta di
pronuncia di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art.129 c.p.p.ín quanto la legge
delega 67/14 di riforma del sistema sanzionatorio penale prevede l’abrogazione
dell’art.594 c.p.

RITENUTO IN DIRITTO
Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto ci si duole della
mancata risposta, da parte del giudice di secondo grado, a un motivo di appello
( pag.10 paragrafo 2) assolutamente generico quanto alla richiesta di applicazione
dell’art.599 co.2 c.p. ed alla rinnovazione dell’istruttoria, non essendo stato, fra
1

Propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputata formulando tre motivi di gravame.

l’altro, chiarito in quella sede su quali circostanze specifiche avrebbero dovuto
deporre i testi non ammessi dal primo giudice.
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della
sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua
assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile.
Cassazione penale , sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891.
Il nuovo motivo di impugnazione è manifestamente infondato, atteso il contenuto

Il primo motivo di ricorso appare, invece, fondato alla luce della giurisprudenza
secondo cui ” in tema di ingiuria la causa di non punibilità prevista dall’art.599 co°1
c.p. -reciprocità delle offese- può essere riconosciuta anche a colui che abbia offeso
per primo”
Cass. Sez.V 26.9.13 n°7401 RV258980; Cass.Sez.V 21.10.09 n° 48650 RV245826;
Cass.Sez.V 10.7.02 n°34616 RV223408.
Nella sentenza impugnata non si esclude che la Paczkowska abbia pronunciato
espressioni offensive all’indirizzo dell’imputata ma si sostiene che la causa di non
punibilità di cui all’art.599 co.1 c.p. opererebbe piuttosto in favore della parte lesa,
in quanto ella era già stata raggiunta dalle ingiurie della Hudorovic, e la si esclude,
per quest’ultima, in quanto prima “ingiuriante”.
Tale conclusione dovrà essere rivista alla luce del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Sezione distaccata di
Bolzano della Corte d’Appello di Trento.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2015
Il Presidente

non immediatamente precettivo della legge delega

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