Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1793 del 09/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1793 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MURGIA GIOVANNINO N. IL 23/12/1950
avverso l’ordinanza n. 2088/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 25/10/2011
sehtita la azione fatta dal Consigli Dott. G40
lette/s ite le conclusioni del P
ott.

Uditi dife or Avv.;

ROCCHt;

Data Udienza: 09/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/10/2011, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale
avanzata da Murgia Giovannino.
Il Murgia è detenuto in relazione ad una condanna per tentato omicidio ed
altri reati, con fine pena fissata al 10/11/2013. Il Tribunale, notando che, per
concedere una misura alternativa, occorrono elementi specifici dai quali risulti

intervenuto un processo di revisione critica nei confronti dei delitti commessi,
come dimostrava la circostanza che l’interessato aveva negato il proprio
coinvolgimento nel reato e, all’udienza, aveva rifiutato qualunque discorso
relativo al risarcimento nei confronti della vittima del reato, sostenendo che,
piuttosto, era lui a dovere essere risarcito.
La mancanza di un processo di revisione critica del delitto impediva al
Tribunale di formulare un giudizio prognostico favorevole sull’esito
dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2.

Ricorre per cassazione Murgia Giovannino, deducendo omessa

motivazione e violazione della legge penale e processuale penale nella parte in
cui esclude l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale al
condannato che professa la propria innocenza e non abbia risarcito la persona
offesa.
Già la Corte di Cassazione aveva affermato che la professione di innocenza
non poteva essere valutata negativamente ai fini della concessione dei benefici
penitenziari. Quanto al mancato risarcimento del danno, l’art. 47 ord. pen.
subordina tale condotta risarcitoria alla possibilità di adempiere, cosicché non
può essere ostativa alla concessione della misura alternativa l’affermazione fatta
dal condannato circa l’ingiustizia della sua condanna al risarcimento del danno.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza, sottolineando che la
misura non presuppone che si sia già compiuta la rieducazione del reato che,
invece, è l’obbiettivo.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso: il provvedimento è adeguatamente motivato e questa Corte ha
affermato che, nella formulazione del giudizio prognostico, il Tribunale di
Sorveglianza ben può prendere in considerazione i precedenti penali e giudiziari
e la gravità del delitto.

2

l’evoluzione positiva della personalità del condannato, rilevava che non era

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che l’affidamento in
prova al servizio sociale possa essere concesso se si può ritenere che esso
contribuisca alla rieducazione del condannato ed assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati. Nel verbale di affidamento deve anche
stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima.
Nel caso in cui il condannato sia detenuto, il provvedimento è adottato sulla

almeno un mese in istituto.

2.

Alla luce delle predette disposizioni, la motivazione dell’ordinanza

impugnata è decisamente carente, fino a violare i criteri dettati dalla legge.
In effetti, benché il provvedimento termini affermando l’impossibilità di
pronunciare un giudizio prognostico positivo sull’esito della misura alternativa, il
Tribunale sostanzialmente aggancia tale valutazione ad un meccanico
collegamento tra la mancata ammissione della propria responsabilità da parte del
Murgia e la prognosi negativa sull’esito dell’affidamento in prova al servizio
sociale.

Questa Corte, ripetutamente ha affermato che, ai fini dell’affidamento in
prova al servizio sociale, la mancata ammissione da parte del condannato della
propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla
commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l’imputato non ha
obbligo di verità, sia perché l’assenza di confessione può essere dettata dai più
svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato
ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine
(Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 – dep. 07/05/2008, Cesarini, Rv. 240306); la
protesta di innocenza

è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in

pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una
sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa. (Sez. 1,
n. 2295 del 28/03/2000 – dep. 12/05/2000, Romano, Rv. 216076)

Quanto all’indisponibilità al risarcimento del danno, non si deve dimenticare
che la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.)
non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando
una disposizione prescrittiva in tal senso, anche se l’ingiustificata indisponibilità
del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi
di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez. 1, n. 39474 del

3

base dei risultati dell’osservazione della personalità, condotta collegialmente per

25/09/2007 – dep. 25/10/2007, Arnesano, Rv. 237740; Sez. 1, n. 30785 del
09/07/2001 – dep. 06/08/2001, Iegiani S, Rv. 219606): ma, appunto, gli
elementi principali di valutazione indicati dalla legge sono diversi e solo mediante
una loro considerazione complessiva il Tribunale di Sorveglianza può giungere a
ritenere la misura utile alla rieducazione del reo e capace di garantire dal
pericolo di commissione di nuovi reati.

Nel caso di specie il Tribunale ha omesso del tutto ogni riferimento ai

L’ordinanza deve, in definitiva, essere annullata, con rinvio al Tribunale di
Sorveglianza di Cagliari che valuterà l’istanza tenendo conto anche dei predetti
risultati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Cagliari.

Così deciso il 9 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

risultati del trattamento e dell’osservazione della personalità del Murgia.

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