Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17929 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17929 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HZOUM ABDELGHANI N. IL 13/07/1969
avverso l’ordinanza n. 2/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.88 ricorrente HZOUM ABDELGHANI
Motivi della decisione
Il ricorso, di cui in epigrafe – proposto avverso l’ordinanza 6 dicembre
2012 con la quale la Corte d’appello di Ancona denegò all’istante la riparazione
cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 dal quale fu poi assolto – va dichiarato
inannmissibile,trattandosi di impugnazione formata e redatta da soggetto non
legittimato.
Con memoria depositata in cancelleria il 18 aprile 2014, il Ministero resistente
si costituiva in giudizio per tramite dell’Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l’inammissibilità del ricorso per detta causa, con vittoria di spese.
L’atto di impugnazione risulta invero interamente redatto e sottoscritto
personalmente ed esclusivamente dalla parte interessata HZOUM ABDELGHANI.
Ora, alla stregua dell’ insegnamento consolidato e prevalente della
giurisprudenza di questa Corte – dal quale il Collegio non intende discostarsi – (
cfr. ex multis: S.U. ord. n. 34535 / 2001; S. U. ord. n.19/2000; Sez. 4 n.
41636/ 2010; Sez. 3 n.13197/2008; Sez. 4 n.38003/2002;Sez. 4 n.506/1996 )
il ricorso di cui al combinato disposto degli artt. 315 e 646 cod. proc. pen. può
esser esclusivamente proposto da difensore
iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione, come previsto dall’art. 613 dello stesso codice, essendo
riconosciuta al solo imputato la deroga a tale chiaro precetto, a norma dell’ art.
571, comma 10 codice di rito. A nulla rileva, nel caso di specie, la delega,
conferita all’avv. Umberto Gramenzi, ai fini del deposito del ricorso ed a fortiori
l’elezione di domicilio ai fini delle notifiche di seguito trascritta, risalendo la
paternità dell’atto esclusivamente allo stesso istante, come dimostrato dall’unica
sottoscrizione, apposta dallo stesso in calce all’atto.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000 ).
P Q N1
i
per l’ingiusta detenzione subita in regime carcerario quale indagato del delitto di
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa
delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero
dell’economia e delle finanze, liquidate in euro 750,00.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.