Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17929 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17929 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIGRESTI SANTO nato il 04/11/1947 a CATANIA

avverso la sentenza del 19/11/2015 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più
previsto dalla legge come reato
Udito il difensore
il difensore presente chiede la condanna alle spese

Data Udienza: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in qualità di
giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di

del delitto di cui all’art. 594, c.p., commesso in danno di Amato Anna
Maria e Cassarino Domenica, alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti
civili.
2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Carmelo
Galati, del Foro di Catania, Livorno, lamentando violazione di legge e
vizio di motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità
dell’imputato, nonché eccependo l’intervenuta abrogazione dell’art. 594,
c.p
4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
3. In via preliminare occorre rilevare che il delitto di cui all’art. 594, c.p.,
non è più previsto dalla legge come reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti,
abrogato, tra gli altri, l’art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2, co. 2,
c.p., il Ligresti non può essere punito per un fatto (commesso, come da
contestazione, 1’11.11.2008), che, ai sensi di una disposizione avente
valore di legge, entrata in vigore successivamente, non costituisce reato,
con la conseguenza che, essendo intervenuta sentenza di condanna, ne
cessano gli effetti, sia penali, che civili, non potendosi riconoscere alcuna
competenza del giudice penale a conoscere di un fatto divenuto
penalmente irrilevante, anche sotto il profilo del risarcimento del danno
che quel fatto può avere arrecato alla persona offesa.
Ne consegue che, nel caso in esame, devono ritenersi prive di effetto
non solo le statuizioni penali, ma anche quelle civili del giudice di
appello relative al fatto di ingiuria, che vanno, pertanto, revocate, in
quanto l’intervenuta abrogazione dell’art. 594, c.p., ha determinato il
venir meno di ogni competenza del giudice penale in ordine al

Catania, in data 9.1.2014, aveva condannato Ligresti Santo, imputato

risarcimento del danno derivante da un fatto penalmente rilevante,
come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole
in un recente arresto (cfr. Cass., sez. U., 29.9.2016, n. 46688, rv.
267884).
D’altro canto, in assenza di una specifica disposizione transitoria, una

competenza del giudice penale a conoscere dell’azione di risarcimento
dei danni derivanti dal fatto non più previsto dalla legge come reato, la
persona offesa, costituita parte civile, non perde definitivamente la
possibilità di vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie, in quanto
lo stesso decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (cfr. artt. 3 e ss.) le
consente di adire a tal fine il giudice civile, trattandosi di fatto che, pur
non penalmente rilevante, va qualificato come illecito civile.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato (formula più favorevole al
reo di ogni diversa formula, perché, in conseguenza della sopravvenuta
abrogazione, nessun rimprovero, sotto il profilo penale, può essere
mosso al Ligresti in relazione alla condotta tenuta in danno della Rossi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili.
Così deciso i Roma il 19.1.2018.
Il Consigli

Il Presidente

Estensore

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

j

LLit..

volta venuta meno, per effetto dell’abrogazione dell’art. 594, c.p., la

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