Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17929 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17929 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNA VO’ ROY FRANCESCO N. IL 04/11/1954
avverso la sentenza n. 4345/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CMERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SGAAAMA.; 0 1)che ha concluso per d .

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Udito, per a parte civile, l’Avv
Udit i4ifensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

1288/12 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8.7.10 – 16.8.11 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la condanna di Roy Francesco Cannavò per il reato di cui all’art. 334.2
c.p., deliberata il 26.10.2009 dal Tribunale di Termini Imerese. Cannavò era
Imputato di aver utilizzato la propria autovettura, sottoposta a sequestro
della sentenza d’appello risulta che lo stesso era stato sorpreso alla guida del
veicolo sia il 16 agosto che il successivo 25 settembre 2008, quando era rimasto
coinvolto in un incidente stradale con “danno ai mezzi” (la sua autovettura e un
ciclomotore) ed alle persone.
La Corte d’appello, affrontando il tema della qualificazione giuridica del fatto e
in particolare del rapporto tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213.4 CdS, evidenziava che
nella fattispecie si era trattato non solo di uso ripetuto ma anche di condotta che
aveva determinato un danneggiamento del bene sottoposto a sequestro (p.2).

2. A mezzo del difensore Cannavò ricorre a questa Corte suprema enunciando
tre motivi di violazione di legge e vizi della motivazione, in relazione:
1-. all’affermazione di responsabilità, per la mancata applicazione del principio
di specialità alle due accertate violazioni;
2-. al diniego delle attenuanti generiche;
3-.

all’eccessività della pena base, non motivata nella sua concreta

quantificazione e da ritenersi eccessiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. A giudizio del Collegio il primo motivo del ricorso è fondato.
Con la sentenza n. 1963 del 28.10.2010-21.1.2011 (successiva alla
deliberazione della sentenza e precedente il deposito della relativa motivazione) le
Sezioni unite di questa Corte hanno accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334
c.p. alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro
amministrativo, disciplinata dall’art. 213 Cds.
Orbene, il capo di imputazione ha come unico oggetto la mera circolazione del
veicolo sequestrato nel giorno 16 agosto.
E’ vero che le sentenze di merito accennano a un ulteriore precedente uso
illecito (il 10 agosto, occasione nella quale il veicolo sequestrato e condotto dal

amministrativo e affidata alla sua custodia, per i suoi spostamenti. Dalla lettura

1288/12 RG

2

medesimo odierno imputato fu coinvolto in un incidente stradale, travolgendo un
ciclomotore e cagionando lesioni a quel conducente e danni ai due veicoli), ma da
un lato lo stesso non è stato mai oggetto di autonoma e specifica contestazione e,
dall’altro, il danneggiamento dell’autovettura risulta essere avvenuto in un contesto
di colpa e non di dolo.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio, come da dispositivo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 16.4.2013

I residui motivi restano assorbiti.

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