Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17928 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17928 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEFANELLI AGOSTINO N. IL 17/10/1977
avverso la sentenza n. 5057/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.85 ricorrente STEFANELLI Agostino

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto dal difensore derinnputato riconosciuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt.
56, 624, 625 n 2 cod. pen., commesso in Torino il 29 agosto 2012, con doppia

giustizia,ridotta dalla Corte d’appello in parziale riforma della sentenza di primo
grado – va giudicato inammissibile.
Esso enuncia,sub specie di insussistenti vizi

di violazione di legge e della

motivazione della sentenza impugnata emessa dalla Corte d’appello di Torino,
censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare la
Corte d’appello ha opportunamente evidenziato, con motivazione esaustiva ed
immune da illogicità – e quindi incensurabile in questa sede – la ricorrenza
obiettiva di prove a suffragio dell’accusa contestata, desumibili in particolare dal
narrato di Sannnnarco Nicoletta collega di lavoro della parte offesa, ” logico, non
contraddetto e pienamente credibile “,

a fronte della inverosimiglianza della

versione difensiva resa dall’imputato attesi gli evidenti segni di effrazione sulla
serratura dell’armadietto ( lasciato chiuso prima dell’uscita della donna dal
locale) davanti al quale l’imputato fu sorpreso. Del pari esaustivamente la Corte
distrettuale ha motivato l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. giacché, fatta salva la ben nota problematicità della configurazione di tale
attenuante in caso di delitto tentato, nessun elemento aveva provato che cosa
fosse contenuto nell’armadietto al momento del fatto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

i

statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito e condannato alla pena di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

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