Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17928 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17928 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ELIA SALVATORE nato il 18/12/1966 a CASSANO ALLO IONIO

avverso la sentenza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi

Data Udienza: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro
confermava la sentenza con cui il tribunale di Castrovillari, in data
27.2.2014, aveva condannato D’Elia Salvatore alla pena ritenuta di

giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 496 c.p., 116, comma 13 bis C.d.S.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge in ordine al mancato
riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all’art.
131 bis, c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con
riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche
3. In via preliminare occorre rilevare, ai sensi dell’art. 129, co. 1, c.p.p.,
che il reato di cui all’art. 116, co. 13 bis, Codice della strada, non è più
previsto dalla legge come reato.
L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha, infatti, statuito
che non costituiscono più reato tutte le violazioni previste da leggi penali
speciali, per le quali è prevista la sola pena della multa o, come nel caso
in esame, dell’ammenda, per cui, ai sensi dell’art. 2, co. 2, c.p., il D’Elia
non può essere più punito per un fatto (accertato, come da
contestazione, il 10.7.2011), che, ai sensi di una disposizione avente
valore di legge, entrata in vigore successivamente, non costituisce reato.
Ne consegue che per quel fatto la sentenza di condanna pronunciata nei
confronti dell’imputato, deve ritenersi ormai priva di qualsivoglia effetto.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio,
limitatamente al reato di cui all’art. 116, co. 13 bis, c.d.s., perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione
della pena irrogata all’imputato per tale reato, pari ad un mese di
reclusione
4. Con riferimento al residuo reato di cui all’art. 496, c.p., il ricorso va
dichiarato,

invece,

inammissibile,

manifestamente infondati.

perché

sorretto

da

motivi
l

Ed invero, premesso che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità
della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere
rilevata anche con motivazione implicita (cfr. Cass., sez. V, 8.3.2017, n.
24780, rv. 270033), si osserva che nel caso in esame la corte territoriale

attraverso una valutazione complessiva della gravità della condotta
(l’imputato ha fornito false generalità agli agenti operanti, che lo
avevano sorpreso alla guida di un autoveicolo, nonostante la sua patente
fosse stata sospesa con provvedimento della Motorizzazione Civile) e
della capacità a delinquere del reo, desunta dai numerosi precedenti
penali e dalle suddette modalità della condotta, che evidenziano
un’attitudine del D’Elia a porre in essere comportamenti pericolosi
(quale, per l’appunto, condurre un’autovettura, senza un valido
permesso di guida), conformemente ai principi affermati dalla Suprema
Corte, nella sua espressione più autorevole, secondo cui ai fini della
configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità
richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità
della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo
comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da
esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (cfr. Cass., Sez.
U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590).
Identiche conclusioni valgono per il secondo motivo di ricorso, in quanto
la corte territoriale, da un lato, ha correttamente individuato nella
presenza a carico dell’imputato di plurimi precedenti penali, l’ostacolo
alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p. (cfr. p. 2),
facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133, c.p.,
conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo
sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr.,

ex plurimis,

Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III,
23/04/2013, n. 23055, rv. 256172), dall’altro, ha evidenziato la
mancanza di elementi da valutare positivamente ai fini della concessione

2

ha implicitamente escluso che il fatto possa ritenersi di speciale tenuità,

delle attenuanti ex art. 62 bis, c.p., la cui presenza è sempre necessaria,
posto che la meritevolezza del relativo adeguamento, in senso più
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per

possibile profilo l’affermata insussistenza (cfr.,

ex plurimis, Cassazione

penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n.
23055, rv. 256172).
5. La circostanza che il ricorrente non sia completamente soccombente
nel presente giudizio, implica che quest’ultimo non sia condannato al
pagamento delle spese processuali, né alla sanzione pecuniaria prevista
per i casi di ricorso inammissibile.
Va, infine, disposta la trasmissione degli atti concernenti il reato
depenalizzato al Prefetto di Catanzaro, ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla guida
con patente revocata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Catanzaro per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma il 19.1.2018.
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Depositato in Can
Roma, lì

il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni

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