Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17927 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17927 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL YANDOUZI AYOUB N. IL 08/12/1988
avverso la sentenza n. 54/2012 TRIBUNALE di CUNEO, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.79 ricorrente EL YANDOUZI AYOUB

Motivi della decisione

Deve dichiararsi manifestamente infondato e quindi

inammissibile il

ricorso per cassazione proposto dall’imputato, a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe con cui fu riconosciuto responsabile della

Busca il 27 ottobre 2009 e per l’effetto condannato alla pena di euro 2.500,00 di
ammenda, concesse le attenuanti generiche.
Il difensore deduce insussistenti vizi di violazione di legge e di difetto della
motivazione in punto alla mancata prova dell’avvenuta notificazione all’imputato
del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, invero risultato
notificato con consegna a mani della sorella convivente.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in

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