Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17927 del 12/04/2013


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17927 /13

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17927 Anno 2013
Sentenza n.

registro generale n. 36942-12
u. p. del 12-4-13 (n. 25 del ruolo)
Presidente: DI VIRGINIO
ADOLFO
REPUBBLICA ITALIANA
Relatore: ROTUNDO
In VINCENZO
nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 12/04/2013
sezione sesta penale
composta dai signori:
dott. Adolfo Di Virginio
Presidente
Consigliere
1. dott. Francesco Serpico
2. dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere
3. don. Emanuele Di Salvo
Consigliere
Consigliere
4. dott. Ercole Aprile
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da Cannizzaro Sergio, nato a Calatafirni il 26-2-71, avverso la sentenza in
data 29-2-12 della Corte di Appello di Genova, sezione 3° penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Viola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con determinazione della pena in mesi
quattro di reclusione per il reato sub A) e in mesi quattro di reclusione per quello sub B);
udito l’avv. Aiello, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 . . Cannizzaro Sergio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata

in epigrafe, con la quale, in data 29-2-12, la Corte di Appello di Genova, sezione 3 0 penale, in
parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del gravame del Procuratore
Generale, ha escluso il vincolo della continuazione (riconosciuto dal primo Giudice),
condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p. a lui
ascritto al capo A) della rubrica ed alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di furto
aggravato a lui contestato sub B), confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte di merito avrebbe
compiuto un errore di calcolo, avendo omesso di applicare la diminuente per il rito abbreviato
(riconosciuto in primo grado) in riferimento alla pena inflitta per entrambi i reati per i quali è
stato condannato.
Il Cannizzaro denuncia altresì la erronea individuazione del reato più grave, effettuata
dai Giudici di merito in riferimento non alla pena-base ma a quella finale in esito al giudizio di
bilanciamento.
2 . . Il primo motivo di ricorso è fondato.
Una volta esclusa la continuazione tra i due reati attribuiti al prevenuto, la Corte di merito
ha proceduto ad autonoma determinazione della pena per il reato di furto, fissandola nel
minimo, pari a mesi sei di reclusione, lasciando ferma la pena (pure di mesi sei di reclusione)
per la resistenza (corrispondente al minimo edittale, dato il giudizio di equivalenza delle
attenuanti rispetto alla recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestata). Nel calcolare
così la pena, la Corte di Appello ha, però, del tutto omesso di calcolare la diminuente del rito
abbreviato, spettante al Cannizzaro, che era stato ammesso a tale rito alternativo.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con una
determinazione della pena che tenga conto della diminuzione fissa di 1/3 spettante all’imputato
per essere stato ammesso al rito abbreviato, e quindi con una sanzione pari a mesi quattro di
reclusione per il reato di cui al capo A) e alla stessa pena per quello sub B).
Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, avendo la Corte di Appello escluso
il vincolo della continuazione tra i reati contestati al Cannizzaro.
Per questi motivi
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in
mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo A) e in mesi quattro di reclusione per il
reato sub B).
Roma, 12-4-2013
il onsigliere E
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Il residente
Depositato in Canceilerier
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oggi, …………..

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