Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17927 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17927 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASSARELLI MICHELE nato il 22/07/1991 a CAMPOBASSO

avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

CL

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Franco Palladino, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

1. Michele Passarelli ricorre avverso la sentenza del 20 giugno 2017 con la
quale la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Campobasso del 10 giugno 2014, riteneva il Passarelli responsabile
del reato di furto con strappo commesso il 26 ottobre 2009 in danno di Maria
Forcina, riconoscendo le attenuanti generiche, riducendo la pena e concedendo il
beneficio della sospensione condizionale.
La responsabilità dell’imputato era affermata in base a quanto riferito dal
verbalizzante Ricciardi sulla consegna da parte dell’imputato, presso gli uffici
della locale Questura, di una somma corrispondente a quella contenuta nella
borsa sottratta alla Forcina, e sull’indicazione del Passarelli nella stessa
occasione in ordine al luogo ove veniva poi rinvenuta la borsa di cui sopra, ed
alle dichiarazioni dei testi Felicetta Mancini e Giovanni De Santis De Capoa,
rispettivamente madre e amico dell’imputato, sulle ammissioni loro rese da
quest’ultimo.

2. Il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione
di nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di
appello e della dichiarazione di contumacia, rilevando che la notificazione veniva
eseguita il 21 aprile 2017 senza il rispetto del termine di venti giorni per
l’udienza del successivo 2 maggio, che in quest’ultima udienza, alla quale il
difensore dichiarava di aderire all’astensione proclamata dall’organismo di
categoria, l’imputato era dichiarato contumace nonostante la violazione del
termine di comparizione e il dibattimento era rinviato, omettendo di provvedere
al rinnovo della notifica del decreto, alla successiva udienza del 20 giugno, alla
quale l’eccezione sollevata dalla difesa era illegittimamente rigettata con
ordinanza che si impugna con il ricorso.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla ritenuta utilizzabilità delle deposizioni dei testi Ricciardi, Mancini, e De
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RITENUTO IN FATTO

Santis, viceversa inutilizzabili ove le stesse avevano ad oggetto dichiarazioni rese
dall’imputato in assenza delle garanzie difensive, e sull’omessa sottoposizione
del Passarelli a fotosegnalamento, che avrebbe consentito di verificare la
difformità delle fattezze dell’imputato dalla descrizione fornita dalla persona
offesa, e a ricognizione, che non poteva essere effettuata in giudizio per il
sopravvenuto decesso della vittima.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità, lamentando la mancata valutazione dei motivi di appello sulle

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di nullità della notifica
all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello e della dichiarazione
di contumacia è infondato.
Occorre in primo luogo sottolineare che la declaratoria di contumacia
dell’imputato alla prima udienza dibattimentale del 2 maggio 2017 era
legittimamente pronunciata, anche se per tale udienza il difensore dichiarava di
aderire all’astensione proclamata dall’organismo di categoria e il dibattimento
veniva di conseguenza rinviato alla successiva udienza del 20 giugno, in
conformità ai principi stabiliti dalla Suprema Corte, per i quali la decisione sulla
sussistenza della contumacia dell’imputato è preliminare rispetto alle valutazioni
in ordine alla ricorrenza dell’impedimento a comparire del difensore (Sez. U, n.
8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905; Sez. 2, n. 37534 del 03/06/2014,
Bragagnini, Rv. 260784).
Tanto comporta che alla citata udienza del 2 maggio 2017 era possibile, per
il difensore nominato d’ufficio in sostituzione del difensore impedito, eccepire la
nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione dalla notifica
del decreto di citazione a giudizio. Detta nullità, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, è a regime intermedio (Sez. 5, n. 43443 del
28/10/2008, Festa, Rv. 241691), e pertanto sanata ove non dedotta prima
dell’apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 1765 del 28/11/2007, dep. 2008,
Panariti, Rv. 239097).
Tale condizione negativa si verificava nel caso di specie, considerato che
nessuna eccezione sulla violazione del termine risulta essere stata proposta alla
prima udienza del dibattimento di appello; ammettendo anzi lo stesso ricorrente
che la questione era dedotta solo alla successiva udienza del 20 giugno 2017.

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contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali.

D’altra parte, come osservato nell’ordinanza reiettiva dell’eccezione
pronunciata all’ultima udienza citata, il rinvio del dibattimento aveva consentito
di integrare il termine, mettendo a disposizione dell’imputato un tempo
complessivamente corrispondente a quello prescritto a garanzia dell’esercizio
dell’attività difensiva; e dunque, come pure questa Corte Suprema ha avuto
modo di precisare, realizzando quanto necessario per porre comunque rimedio
alla nullità ove tempestivamente eccepita (Sez. 1, n. 427 del 05/12/2001, dep.

2. Il motivo dedotto sulla ritenuta utilizzabilità delle deposizioni dei testi
Ricciardi, Mancini e De Santis e sull’omessa sottoposizione del Passarelli a
fotosegnalamento e ricognizione è infondato.
Quanto in primo luogo alle testimonianze di Felicetta Mancini e Giovanni De
Santis, si trattava rispettivamente della madre e di un amico dell’imputato, che
riferivano delle ammissioni loro rese da quest’ultimo in ordine alla commissione
del furto. Le loro dichiarazioni, come correttamente osservato nella sentenza
impugnata, erano pertanto utilizzabili, alla luce dei principi stabiliti dalla
giurisprudenza di legittimità, in quanto rese da comuni testimoni su fatti appresi
dall’imputato in sede diversa da quella processuale (Sez. 2, n. 17437 del
13/03/2009, Leone, Rv. 244347).
Per ciò che riguarda il Ricciardi, testimone in una posizione soggettiva
diversa da quella dei testimoni appena indicati in quanto appartenente alla
polizia giudiziaria e in tal veste operante nelle indagini, e pertanto soggetto in
linea generale al divieto di riferire sul contenuto di dichiarazioni acquisite
dall’indagato, previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la Corte
territoriale faceva anche in questo caso opportuno richiamo a quanto affermato
dalla Suprema Corte sull’inoperatività di tale divieto laddove le dichiarazioni del
teste abbiano in realtà ad oggetto condotte oggettivamente descrivibili tenute
dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, come nel caso in cui gli
stessi riferiscano sull’aver l’indagato aveva accompagnato gli operanti in un
luogo in cui sono occultate armi, indicando loro dove cercarle (Sez. 5, n. 7127
del 01/12/2011, dep. 2012, Aracri, Rv. 251947). Tanto è invero quanto si
riscontra nelle dichiarazioni, riportate nella sentenza impugnata, con le quali il
Ricciardi si limitava a descrivere il comportamento tenuto dal Passarelli presso gli
uffici della Questura, ove lo stesso consegnava la somma di euro 45,
corrispondente a quella sottratta, e indicava il luogo in cui veniva recuperata la
borsa che la persona offesa riconosceva come propria.
Una volta confermata l’utilizzabilità delle dichiarazioni esaminate, l’ulteriore
censura concernente l’omessa sottoposizione del Passarelli a fotosegnalamento e

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2002, Zuccaro, Rv. 220440).

ricognizione si rivela priva di decisività a fronte degli elementi derivanti da tali
dichiarazioni.

2.3. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità è inammissibile.
Le censura di omessa valutazione di contraddizioni delle dichiarazioni
testimoniali è generica a fronte di quanto invece osservato nella sentenza
impugnata sull’irrilevanza delle argomentazioni difensive rispetto al quadro
probatorio sopra delineato, con particolare riguardo alla condotta descritta dal

giurisprudenza di legittimità implica un giustificato rigetto delle deduzioni
difensive, delle quali non occorre un esame analitico laddove le stesse presentino
incompatibilità logica con la ricostruzione di fatto operata nel provvedimento
impugnato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402
del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011,
Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/01/2018

Il Presidente

Il Consiglieretensore
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teste Ricciardi; motivazione, questa, che in conformità ai principi stabiliti dalla

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