Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17926 del 21/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17926 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLOSI EMANUELE N. IL 18/04/1987
avverso la sentenza n. 3755/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 21/05/2014
n.77 ricorrente NICOLOSI Emanuele
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cessazione, a mezzo del difensore, contro la sentenza
in epigrafe, di applicazione concordata della pena in quanto responsabile del
delitto di cui agli artt. 110,56,624-bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Gravina
ordine alla determinazione della pena applicata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
E’ opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di
legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione,
questioni con
riferimento — non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto,
alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze — ma anche alla entità e modalità di applicazione della pena,salvo
che non si versi in ipotesi di pena illegale ( cfr.,ex mu/tis: Sezione VII, 21
dicembre 2009, El Hanana): ipotesi da escludere nel caso di specie attesa
l’applicazione all’imputato di pena rientrante nei limiti edittali previsti.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.
di Catania il 31 ottobre 2012, dolendosi del vizio di omessa motivazione in