Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17926 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17926 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona avverso la sentenza resa in data 22-5-12 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di
Senigallia, nei confronti di DIOP KHADIM, nato a Touba (Senegal) 1’1-1-85;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Viola, che ha concluso per per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena inflitta per il
capo A).

FATTO E DIRITTO
1.-.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha
proposto ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale in
data 22-5-12 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, ha condannato DIOP
KHADIM alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p. a lui ascritto
al capo A) della rubrica e alla pena di euro duecentosei di ammenda per la contravvenzione di
cui all’art. 651 c.p., a lui contestata sub B), con la sospensione condizionale.
Il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio
riservato all’imputato in riferimento al reato di cui al capo A), rilevando che l’art. 337 c.p.
prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, sicché, non essendo stata concessa al
DIOP alcuna circostanza attenuante, sarebbe stata inflitta una pena illegale, in quanto inferiore
di un terzo al minimo edittale.
2 .-. Il ricorso è fondato.
All’imputato (al quale non sono state riconosciute attenuanti) è stata inflitta per il reato di
resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritto sub A) la pena di mesi quattro di reclusione, e cioè
una pena illegale, in quanto inferiore di un terzo al minimo edittale (pari a mesi sei di
reclusione) previsto dall’art. 337 c.p.
Si impone pertanto l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio per
nuova determinazione della pena in riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale
rubricato al capo A) alla Corte di Appello di Ancona.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta in riferimento al reato di
resistenza a pubblico ufficiale e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di
Ancona.
Roma, 12-4-2013.

Data Udienza: 12/04/2013

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