Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17926 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17926 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BENNARDO MAURINO nato il 22/12/1940 a ZUMPANO
IMBROGNO INES nato il 23/01/1945 a ZUMPANO

avverso la sentenza del 04/04/2016 del TRIBUNALE di TORINO

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Marco Benvenuti, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

1. Maurino Bennardo e Ines Imbrogno ricorrono avverso la sentenza del 4
aprile 2016 con la quale il Tribunale di Torino, in parziale riforma della sentenza
del Giudice di pace di Moncalieri del 24 gennaio 2014, affermava la
responsabilità del Bennardo per il reato di minaccia commesso il 12 febbraio
2011 in danno di Luciana Scarpa e Francesco Cosenza, e della Innbrogno per il
reato di minaccia commesso nella stessa occasione in danno della Scarpa e di
ulteriori reati di minaccia commessi in danno della Scarpa il 19 e il 22 febbraio
2011, assolvendo la Imbrogno da fatti di ingiuria alla stessa contestati in quanto
non previsti come reato, e rideterminando la pena inflitta all’imputata.

2. I ricorrenti propongono tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge nell’integrale
conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado nei confronti della
Imbrogno, nonostante l’assoluzione per i fatti di ingiuria, e nella mancata
assoluzione del Bennardo per un fatto di ingiuria contestato come commesso in
danno della Scarpa il 12 febbraio 2011.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio
motivazionale sull’affermazione di responsabilità, lamentando la ritenuta
attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in assenza di riscontri e
l’omessa valutazione delle dichiarazioni di testimoni che escludevano di aver
percepito le condotte minacciose, dei comportamenti persecutori della Scarpa,
con continue e moleste lamentele su rumori provenienti dall’appartamento degli
imputati che gli stessi non potevano cagionare in quanto soli e anziani, e della
contraddittorietà delle dichiarazioni dibattimentali del Cosenza sull’episodio del
12 febbraio 2011, a proposito del quale il teste dapprima riferiva che il Bennardo
aveva chiesto a lui e alla Scarpa di avvicinarsi per poi minacciarli e in un
successivo passaggio asseriva che essi avvicinavano di loro iniziativa l’imputato.
Lamentano altresì la mancata acquisizione delle querele proposte dagli imputati

2

RITENUTO IN FATTO

per fatti di lesioni e ingiurie commessi il 30 aprile e il 14 agosto del 2012 dalle
persone offese, decisive ai fini del giudizio sull’attendibilità di queste ultime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sull’integrale conferma delle statuizioni civili della
sentenza di primo grado è fondato per la Imbrogno e inammissibile per il

La conferma delle disposizioni civili nei confronti della Imbrogno non teneva
conto, in effetti, dell’assoluzione per i fatti di ingiuria. Considerato che l’importo
del risarcimento del danno era liquidato in primo grado nella somma di euro
1000, l’incidenza delle condotte di ingiuria su tale importo può essere
determinata nella misura di euro 300; la somma liquidata deve pertanto essere
ridotta ad euro 700, annullandosi senza rinvio sul punto la sentenza impugnata.
Quanto invece alla posizione del Bennardo, la censura di omessa assoluzione
dalla contestata imputazione di ingiuria è manifestamente infondata; per tale
addebito, infatti, il Bennardo veniva assolto già con la sentenza di primo grado.

2. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità degli imputati per i
reati di minaccia è inammissibile, salvo quanto si dirà sulla determinazione della
pena nei confronti della Imbrogno.
I ricorsi sono manifestamente infondati, in primo luogo, nella censura sulla
ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in assenza di
riscontri, laddove tale attendibilità era positivamente valutata nella sentenza
impugnata in base alla linearità delle dichiarazioni, tanto consentendo alle
stesse, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di acquisire valenza
probatoria autonoma anche in assenza di elementi di riscontro (Sez. U, n.
41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,
Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno, Rv. 261730); e
sono peraltro generici ove trascurano il riscontro comunque individuato dal
Tribunale nelle reiterate segnalazioni delle persone offese all’amministratore del
condominio.
Per il resto, i ricorrenti ripropongono argomenti difensivi già esaminati dai
giudici di merito, essendo di conseguenza generica la doglianza di omessa
valutazione degli stessi, a fronte di quanto invece analiticamente osservato dal
Tribunale sull’irrilevanza delle affermazioni dei testi a difesa di non aver udito le
espressioni minacciose, in quanto spiegabili con le posizioni degli appartamenti,
sulla conferma che detti testi davano comunque alla circostanza dell’emissione di
3

Bennardo.

t

rumori molesti dall’abitazione degli imputati e sull’insussistenza della lamentata
contraddizione nelle dichiarazioni del Cosenza, laddove in un successivo
passaggio della sua deposizione lo stesso precisava di essersi avvicinato al
Bennardo a seguito di una richiesta di quest’ultimo.
E’ infine manifestamente infondata la censura di omessa assunzione di una
prova decisiva costituita dall’acquisizione delle querele presentate dagli imputati
nei confronti delle persone offese, adeguatamente motivata nella sentenza
impugnata con la diversità dei fatti attribuiti a queste ultime con dette querele.

400 di multa, è illegale nella parte corrispondente al reato individuato come il più
grave nella ritenuta continuazione, pari ad euro 300 e quindi superiore al
massimo edittale previsto all’epoca dei fatti in euro 51. Tale porzione di pena
deve pertanto essere rideterminata in euro 50, fermi restando gli aumenti di
pena per i due reati-satellite quantificati dal Tribunale in euro 50 ciascuno,
riducendosi pertanto la pena complessiva ad euro 150 di multa; annullandosi sul
punto senza rinvio la sentenza impugnata.
Alla integrale declaratoria di inammissibilità del ricorso del Bennardo segue
la condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda
processuale, appare equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Imbrogno Ines in
ordine al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro 150,00 di multa, e
in ordine all’entità del danno liquidato, che quantifica in euro 700,00.
Dichiara inammissibile nel resto tale ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di Bennardo Maurino e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12/01/2018

Il Presidente

Il Consigliè estensore
eatiQaza

Depositati in CApceileria
Roma, lì

,

9….APR. 2018

cvehhicAelli,

Deve però rilevarsi che la pena, inflitta alla Imbrogno nella misura di euro

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