Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17925 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17925 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ha pronunciato la seguente

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-~E~

sul ricorso proposto da:
SOW MAMADOU N. IL 01/01/1986
avverso la sentenza n. 4115/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.76 ricorrente SOW MAMADOU

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione,a mezzo del difensore,
avverso la sentenza 31 gennaio 2013 con la quale la Corte d’appello di Genova
confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Genova in esito a

dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ( illecita cessione di monodose di crack di
gr.0,46: sostanza stupefacente di cui alla tabella 1 dell’art. 14 ) commesso in
Genova il 18 ottobre 2012, condannandolo per l’effetto alla pena di mesi SEI di
reclusione ed euro 1.400,00 di multa,esclusa la contestata recidiva e concessa la
speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V° del citato d.P.R. nonché le
attenuanti generiche e la riduzione per il rito ( pena base: 1 anno di reclusione
ed euro 3.000 di multa ).
Deduce vizi di violazione della legge processuale e vizi motivazionali in punto
alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è infondato per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che, contrariamente alle insussistenti doglianze del ricorrente,
la Corte d’appello ( condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di
primo grado) ha ribadito il diniego della invocata attenuante in ossequio al
prevalente e consolidato insegnamento di questa Corte che ne ha escluso la
configurabilità nel caso di cessione di sostanze stupefacenti giacchè, ancorchè il
lucro conseguito dall’eseguita cessione fosse stato di speciale tenuità, non
sarebbe stata soddisfatta l’altra condizione ” prevista dalla norma e cioè la
speciale tenuità del danno o del pericolo derivanti al consumatore dall’azione
dello spacciatore ” (

cfr.,ex muitis:

Sez. 4 n. 3621/ 1993; Sez. 6

n.7830/1999; Sez.6 n. 41758/2009; Sez.4 n.36408/2013).
Deve invece rilevarsi d’ufficio

ex art. 609, comma 2° codice di rito

la

sopravvenuta illegalità del trattamento sanzionatorio.
Giova invero rammentare che, per quanto in questa sede rileva, all’epoca del
commesso reato: 18 ottobre 2012, l’art. 73, comma V° del d.P.R. n.309/1990
prevedeva un’attenuante ad effetto speciale,con pena della reclusione compresa
tra UNO e SEI anni congiunta a pena della multa compresa tra 3.000 e 26.000 a
prescindere dalla tipologia delle sostanze stupefacenti trattate.
L’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 comma 1° della legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha sostituto
integralmente, con effetto dal 24 dicembre 2013, il testo dell’art. 73 comma V°
d.P.R. n. 309/1990,ridisegnando peraltro una fattispecie autonoma di reato.

i

giudizio abbreviato che dichiarò il predetto responsabile del delitto previsto

Tanto manifestamente emergeva dalla nuova formulazione letterale della norma
che reca l’inequivoca clausola di riserva o di sussidiarietà:
costituisca più grave reato…”

“Salvo che il fatto

di guisa da delineare una condotta materiale

dotata di specifica ed autonoma rilevanza, relativamente agli estremi oggettivi
del reato integrati dalla condotta di “chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente articolo ” qualificabili in termini di “lieve entità” per mezzi, modalità
o circostanze dell’azione, qualità, quantità delle sostanze. Il delitto risultava

euro 3.000 a 26.000,ferma restando l’esclusione di ogni differenziazione in
rapporto alla natura “pesante” o ” leggera” delle sostanze stupefacenti.
In seguito, per effetto del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, l’art.73
comma V° d.P.R. n. 309/1990 ha subito ulteriori modifiche in relazione al
trattamento sanzionatorio. Riconfermata la qualificazione del fatto come reato
autonomo e ferma l’irrilevanza della diversa tipologia della sostanza
stupefacente, il reato risulta anche attualmente punito con la pena della
reclusione compresa tra SEI mesi e QUATTRO anni e con quella della multa da
euro 1.032 ad euro 10.329.
Ciò detto il novum,quale jus superveniens rispetto all’assetto normativo in vigore
all’epoca del commesso reato per cui è processo,deve essere valutato nell’ambito
di un organico giudizio comparativo volto ad individuare la disposizione più
favorevole al reo ex art. 2 comma 4 0 cod. pen. Ritiene il Collegio di individuare,
in tale ottica, la disposizione più favorevole all’imputato nel novum normativo
introdotto dall’art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n.36 (in vigore dal 21
marzo 2014) convertito nella legge 16 maggio 2014 n. 74 – art. 1, con cui non
solo si sono sensibilmente ridotte le pene di genere detentivo e pecuniario
previste dall’art.73 comma V° d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla formulazione in
vigore all’epoca del fatto, ma soprattutto si è confermata la qualificazione delle
condotte ” di lieve entità ” in termini di fattispecie autonoma di reato, come già
stabilito dall’art.2 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 comma 10 della legge 21 febbraio 2014 n. 10. Appare
quindi, a tale stregua, del tutto illegale la surrichiamata pena base
(parametrata sull’entità del minimo edittale delle pena di entrambi i generi,in
vigore all’epoca del fatto ) avuto riguardo alla forbice edittale delle suddette
pene di,divenute attualmente applicabili. Al Giudice di rinvio, individuato in altra
sezione della Corte d’appello di Genova, deve quindi demandarsi la integrale
revisione della determinazione del trattamento sanzionatorio ,tenuto ovviamente
conto delle sole attenuanti generiche riconosciute al prevenuto.

2

punito con la pene della reclusione da UNO a CINQUE anni e della multa da

Conclusivamente deve annotarsi che, disposto da questa Corte il rinvio del
procedimento esclusivamente in punto alla rideternninazione della pena, il
giudicato (progressivo) in tal modo formatosi sull’accertamento del reato e
sull’affermata responsabilità dell’imputato, preclude – ovviamente – che tali
questioni siano rimesse in discussione, attesa la definitività della decisione sui
suddetti punti ( cfr. ex multis: S.U. n. 4904 /1997; Sez. 1 n. 8606/1997; Sez.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Rinvia sul punto alla Corte d’appello di Genova.Rigetta nel resto.Visto l’art. 624
cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

3 n.6607/2000; Sez. 4 n.2843/2008; Sez. 3 n.15101/2010).

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