Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17925 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17925 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARELLO ALESSANDRO nato il 09/05/1960 a GENOVA

avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

Data Udienza: 12/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

con la quale la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza del
Tribunale di Genova del 2 luglio 2014, riteneva il Mazzarello responsabile del
reato di cui all’art. 479 cod. pen. commesso 1’8 ottobre 2006.
La responsabilità dell’imputato, sovrintendente della Polizia municipale di
Genova, era in particolare ritenuta in quanto, dopo che l’esercente Armando
Ferrari indicava al Mazzarello un giovane come autore di un furto di denaro nel
suo negozio e l’imputato consentiva al giovane di allontanarsi senza identificarlo,
sostenendo che non vi erano prove a suo carico, e dopo che il Ferrari riferiva
l’accaduto ai Carabinieri e il comandante del Mazzarello chiedeva allo stesso una
relazione, l’imputato attestava falsamente in detta relazione di aver richiesto i
documenti di identità al giovane e che questi era fuggito senza esibirli.

2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, lamentando l’omessa
valutazione a questi fini delle circostanze per le quali l’imputato aveva scarsa
esperienza di compiti di polizia giudiziaria, operava nella polizia municipale per
soli tre mesi all’anno svolgendo attività di controllo agli incroci e vigilanza
notturna, era in precarie condizioni di salute ed entrava in stato confusionale
allorché gli veniva richiesta la relazione, non avendo pertanto consapevolezza di
redigere un atto pubblico.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla configurabilità dell’ipotesi del reato impossibile, derivante dal fatto che il
comandante destinatario della relazione era già stato informato dell’accaduto da
Carabinieri, per cui la relazione non poteva indurlo in inganno sui fatti.

)

2

1. Alessandro Mazzarello ricorre avverso la sentenza del 23 settembre 2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato è
inammissibile.
La censura di omessa valutazione di circostanze, asseritamente indicative
della mancata consapevolezza dell’imputato di redigere un atto pubblico
ideologicamente falso con la relazione presentata al proprio superiore, è generica
nel momento in cui le circostanze dedotte — relative alla scarsa esperienza del

dell’imputato ed allo stato confusionale che la richiesta della relazione avrebbe
ingenerato nello stesso — non sono tali da escludere la conoscenza della natura
di atto pubblico della relazione di servizio, peraltro costantemente affermata
dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5907 del 22/01/2013, Costanzo
Zammataro, Rv. 254310; Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Bassi, Rv. 246157).
Né il ricorrente si confronta, d’altra parte, con le considerazioni della sentenza
impugnata sulla significatività, ai fini della ricorrenza dell’elemento soggettivo del
reato, dell’intento dell’imputato di prospettare una giustificazione per la
precedente condotta omissiva sulla denuncia del Ferrari.

2. E’ altresì inammissibile il motivo dedotto sulla configurabilità dell’ipotesi
del reato impossibile.
Anche per questo aspetto le doglianze del ricorrente sono generiche nella
mera riproposizione della tesi per la quale il comandante destinatario della
relazione non poteva essere tratto in errore dalla stessa sullo svolgimento dei
fatti in quanto già informato sugli stessi dai Carabinieri, sostenuta trascurando
l’argomentazione della Corte territoriale, per la quale il falso non poteva dirsi
innocuo nel momento in cui con la relazione si prospettava una versione
contrapposta a quella del Ferrari, che i Carabinieri si erano limitati a riportare.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in euro 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
3

Mazzarello nelle attività di polizia giudiziaria, alle condizioni di salute

Così deciso il 12/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente
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Depositato in Cancelleria

Roma, lì …1_111212015

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