Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17924 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17924 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERNOIA DANILO N. IL 13/05/1983
avverso la sentenza n. 1/2007 TRIB.SEZ.DIST. di GINOSA, del
25/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.63 ricorrente VERNOIA Danilo

Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di
merito, del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., commesso in agro di

della disciplina sulla circolazione stradale – è privo del requisito di specificità e
quindi deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente si limita a dedurre

vizi di erronea applicazione della legge

penale,del tutto genericamente ed astrattamente riferiti alla sentenza impugnata
invece corredata da esaustivo e puntuale apparato argomentativo a confutazione
dei motivi d’appello sul rilievo delle violazioni delle specifiche prescrizioni
cautelari dettate in materia di circolazione stradale, commesse all’imputato alla
guida della propria autovettura,avuto riguardo alla velocità eccessiva e
comunque inadeguata al tratto di strada percorso, peraltro interessato da
pioggia in atto di guisa da rendersi responsabile della collisione con il veicolo
antagonista, in regolare transito sulla corsia di pertinenza.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 21 maggio 2014.

Castellaneta il 6 maggio 2005 in danno di Nappa Roberta Nadia,con violazione

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