Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17924 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17924 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Ghaffour Aziz, nato in Marocco il 06/10/87

avverso la sentenza del 13/10/2011 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte dl appello di Ancona riformava la
pronuncia di primo grado del 30/03/2011 del tribunale di Ascoli Piceno,
prosciogliendo Aziz Ghaffour dai reati di rissa e di lesioni personali, e confermava
nel resto la medesima pronuncia con la quale quei Tribunale aneva condannato il
Ghaffour in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in San
benedetto del Tronto il 23/03/2011.

Data Udienza: 12/04/2013

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
personalmente, il quale ha eccepito la nullità di tutti gli atti del giudizio di
secondo grado e della relativa sentenza finale, per essergli stato notificato il
decreto di citazione al giudizio di appello ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis cod.
proc. pen., con consegna al suo difensore di fiducia, sebbene non si trattasse di
notificazione successiva alla prima, ma di prima notificazione, essendogli state
effettuate le precedenti sempre nel luogo ove si trovava detenuto, dunque ai

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
L’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1
d.i. n. 17 del 2005, convertito nella legge n. 60 del 2005, nello stabilire,
nell’inciso iniziale, che “le notificazioni successive sono eseguite, in caso di
nomina di difensore ai sensi dell’art. 96, mediante consegna ai difensori”,
prescrive esclusivamente che tale notificazione non sia la prima, mentre non
stabilisce affatto che la precedente o le precedenti notificazione siano avvenute a
mente dell’art. 157 cod. proc. pen., ben potendo le stesse essere state eseguite
nei confronti di imputato detenuto, dunque a norma del precedente art. 156: ciò
che è richiesto dalla norma è che si tratti di notificazione successiva alla prima,
che il destinatario sia l’indagato o l’imputato in stato di libertà e che,
ovviamente, lo stesso non abbia eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 161
cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv.
239396).
Né l’ordine della notificazione può essere stabilito con riferimento a ciascun
grado del processo, in quanto – come questa Corte ha già avuto modo di
sottolineare – l’art. 157 comma 8 bis, concernente il regime delle notificazioni
successive alla prima, riguarda l’intero processo e non già ogni grado di giudizio,
sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima”
notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina
(così Sez. 6, n. 43791 del 10/07/2008, Giglia, Rv. 242039).
Una diversa lettura, che fosse finalizzata a limitare l’operatività della norma in
esame ai casi nei quali la prima notificazione sia avvenuta esclusivamente in una
delle forme previste dai commi precedenti dello stesso art. 157 del codice di rito,
oltre a risultare contraria all’interpretazione letterale della disposizione de qua,
finirebbe per creare una ingiustificata distonia nel sistema: non sarebbe, infatti,
comprensibile per quale ragione tale regola codicistica, che indica il difensore di
fiducia come consegnatario ex lege, dovrebbe essere applicabile solo laddove la
prima notificazione sia stata effettuata all’imputato libero, ad esempio mediante

sensi dell’art. 156 cod. proc. pen.

consegna di copia ad un familiare convivente o al portiere dello stabile, e persino
mediante deposito della copia nella casa comunale, e non anche laddove la prima
notificazione sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato detenuto, nel luogo
ove questi si trova recluso, imputato che abbia successivamente riacquistato la
libertà senza eleggere o dichiarare, in tale occasione, un apposito domicilio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.
P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2013

delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa

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