Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17924 del 12/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17924 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GABRIEL DIAZ ANEUDI RAMON nato il 31/08/1982 a SANTO DOMINGO( REP.
DOMINICANA)
avverso la sentenza del 05/07/2016 del TRIBUNALE di AOSTA
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Data Udienza: 12/01/2018
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Marco Cinquegrana, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
1. Ramon Gabriel Diaz Aneudi ricorre avverso la sentenza del 5 luglio 2016
con la quale il Tribunale di Aosta, in riforma della sentenza assolutoria del
Giudice di pace di Aosta dell’8 ottobre 2015, appellata dalla parte civile, riteneva
il Diaz responsabile a fini civili del reato di lesioni commesso il 18 dicembre 2012
in danno di Roberto Gallo.
2.
Il
ricorrente
deduce
vizio
motivazionale
sull’affermazione
di
responsabilità, lamentando che la stessa sia stata ritenuta in base alle
dichiarazioni della persona offesa omettendo di verificarne l’attendibilità con
riguardo all’identificazione dell’aggressore, e non valutando le dichiarazioni dei
testi a difesa da cui risultava che l’imputato in realtà era intervenuto per sedare
la lite fra il Gallo e Jolmin Gutierrez Nunez, uno di detti testi che quindi si
autoaccusava della condotta lesiva. Il ricorrente denuncia travisamento della
prova nell’affermazione per la quale la persona offesa e il testimone dalla stessa
indotto avrebbero identificato con sicurezza l’imputato nel corso delle indagini,
laddove l’individuazione fotografica era invece caratterizzata da incertezze, e
lamenta altresì l’irrilevanza del riferimento della sentenza impugnata al
riconoscimento effettuato dal Gallo nel corso del dibattimento di primo grado,
considerato che il Diaz era nell’occasione l’unica persona presente sul banco degli
imputati, e la violazione della regola del ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
La censura di travisamento degli atti relativi al riconoscimento dell’imputato
da parte della persona offesa e del teste Capello, con riguardo alla certezza o
mento di tale riconoscimento, è inammissibile in quanto non accompagnata dalla
specifica allegazione degli atti stessi, che ponga la Corte nella condizione di
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RITENUTO IN FATTO
verificare la sussistenza del denunciato travisamento (Sez. 1, n. 25834 del
04/05/2012, Massaro, Rv. 253017; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv.
241023).
Tuttavia, la pronuncia di condanna emessa con la sentenza impugnata,
sovvertendo quella assolutoria pronunciata in primo grado, era fondata su una
rivalutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa rispetto a
quelle dei testimoni a difesa, in base alle quali il Giudice di pace aveva motivato
la propria decisione. La riforma di quest’ultima decisione, anche ai soli fini civili,
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con la riassunzione delle prove
dichiarative dinanzi al giudice dell’appello (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016,
Dasgupta, Rv. 267489; Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morri, Rv. 268579).
L’omissione di questo adempimento rende necessario l’annullamento sul
punto della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di
ricorso, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 12/01/2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì
La uoia.
imponeva pertanto, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, la