Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17923 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17923 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Misuraca Maurizio, nato a Castellamonte il 03/11/1981

avverso la sentenza del 22/09/2011 della Corte di appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la pronuncia di primo grado del 27/05/2010 con la quale il Tribunale
di Palmi aveva condannato Maurizio Misuraca alla pena di giustizia in relazione ai
reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia, commessi in
Grotteria il 01/07/2009.

Data Udienza: 12/04/2013

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Antonio Sambataro, il quale ha dedotto: la violazione di
legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per
avere la Corte territoriale valutato non correttamente le prove dichiarative a
carico, senza dare una adeguata risposta alle censure mosse con l’appello; la
violazione dell’art. 393

bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale

erroneamente escluso che la condotta del Misuraca non fosse punbile per
l’arbitrarietà e la vessatorietà del comportamento tenuto nei suoi riguardi dai
non avere la Corte reggina qualificato i fatti contestati al capo b), in termini di
percosse anziché di lesioni personali; la violazione di legge, in relazione all’art.
62 n. 2 cod. pen., difettando nella fattispecie la prova che l’imputato avesse
consapevolmente agito allo scopo di commettere una resistenza a pubblico
ufficiale; ed ancora, la mancanza di motivazione, per avere la Corte calabrese
omesso di rispondere alle specifiche richieste di riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
3. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto presentato senza il
rispetto del termine per impugnare, di cui al combinato disposto degli artt. 585 e
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ed Infatti, la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata il
22/09/2011 e depositata il 26/09/2011 (nel termine del quindici giorni fissato
dall’art. 544 comma 2 cod. proc. pen.), risulta essere stata notificata per estratto
con avviso all’imputato contumace, ex art. 548 comma 3 del codice di rito, in
data 10/11/2011.
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 585 comma 1 lett. b), e comma 2
lett. d) cod. proc. pen., per la proposizione dell’impugnazione scadeva, dunque, il
10/12/2011, mentre il ricorso del Misuraca risulta essere stato depositato il
04/01/2012.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.
P.Q.M.

2

carabinieri; la violazione di legge, in relazione agli artt. 582 e 582 cod. pen., per

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 12/04/2013

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