Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17922 del 21/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17922 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERHAT BAHIA N. IL 06/01/1980
avverso la sentenza n. 4612/2008 TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 21/05/2014

n.53 ricorrente FERHAT BAHIA

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione,a mezzo del difensore, contro la sentenza
in epigrafe indicata, di applicazione concordata della pena in quanto

309/1990 ( detenzione e vendita reiterata a terzi di cocaina in corrispettivo di
2.000/2.500 euro per tre/quattro volte alla settimana ) commesso in Adro,
Capriolo ed in comuni limitrofi, dal 16 febbraio al 19 aprile 2004,in aumento in
continuazione con i fatti analoghi giudicati con la sentenza n.1295/2004 del GIP
del Tribunale di Brescia, così determinandosi la pena finale in UN anno, UN mese
di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Denunzia vizi di difetto della motivazione in punto alla mancata applicazione
dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una pronunzia
di proscioglimento, atteso il contenuto dell’attività telefonica captativa delle
utenze in uso all’imputato ed alla donna convivente e correa.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i

responsabile del delitto di cui agli artt.81 cpv,110 cod. pen., 73 d.P.R. n.

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa

Così deciso in Ronna,lì 21 maggio 2014.

delle ammende.

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