Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17922 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17922 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Dimaiuta Salvatore Paolo, nato a Catania il 07/10/1981

avverso la sentenza del 15/06/2011 della Corte di appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Antonio Sambataro, che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la
pronuncia di primo grado del 27/06/2007 con la quale il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato Salvatore Paolo
Dimaiuta alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen.

Data Udienza: 12/04/2013

(capo A) e 6 bis legge n. 401 del 1989 (capo B), commessi a Catania il
27/06/2007.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali, in specie quelle
desumibili dai verbali redatti dagli agenti della polizia di Stato che avevano
partecipato alle operazioni di sicurezza pubblica nei pressi dello stadio Massimino
in occasione della partita di calcio tra le squadre del Catania e del Palermo,
avessero dimostrato che il Dimaiuta, assieme ad un gruppo di altri supporters
della squadra locale, aveva partecipato al lancio di pietre e bottiglie all’indirizzo
calci e pugni contro i poliziotti per impedire di essere arrestato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Antonio Sambataro, il quale ha dedotto i seguenti due
motivi.
2.1. Mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo B)
dell’imputazione, avendo la Corte territoriale erroneamente sostenuto che, con
riferimento a tale addebito, non fosse stato proposto appello.
2.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, ovvero
travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale sostenuto che la versione
offerta dagli ufficiali di polizia giudiziaria, in specie sostanziatasi nelle
dichiarazioni rese in udienza dal teste Campione, fosse compatibile con le
deposizioni rese dai tre testi addotti dalla difesa, in quanto nella sentenza si era
sostenuto che il primo aveva dichiarato che il Dimaiuta non aveva preso parte
agli “scontri” verificatisi in piazza Spedini, in prossimità dello stadio di Catania,
bensì a quelli successivi occorsi in viale Raplsardi, laddove lo stesso teste
Campione aveva, invece, riferito che l’imputato faceva parte di un gruppo di
tifosi che le forze dell’ordine avevano iniziato “a respingere” già in piazza Spedini
e poi ancora in viale Rapisardi.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto
correttamente la Corte di Catania aveva ritenuto di non dover dedicare alcuna
particolare valutazione in ordine all’affermazione di condanna dell’imputato in
relazione al reato ascrittogli al capo 13) dell’imputazione, con riferimento al quale
l’interessato non aveva formulato alcuna doglianza nel suo atto di appello.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare
valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
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delle forze dell’ordine e che, subito dopo essere stato fermato, aveva sferrato

Il ricorrente, infatti, solo formalmente ha indicato, come motivo della sua
Impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione
gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come
implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di
inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le
conclusioni. Egli, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di
appello di Catania (anche richiamando la motivazione della sentenza di condanna
emessa dal giudice di prime cure) aveva dato al contenuto delle emergenze
rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a
dire una effettiva incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento
impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la
coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in
pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando
un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è
stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata
dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente
completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio
di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46,
mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento
della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il
proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto
permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il
giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che,
in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione Il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli
elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le
tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048
del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e
completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta
illogicità: avendo il Tribunale di Catania, con argomenti che sul punto integrano
quelli della sentenza di secondo grado, analiticamente spiegato come le
indicazioni provenienti dai tre principali testimoni di accusa, gli agenti di polizia
Spampinato, Campione e Roccella fossero pienamente attendibili, pur

acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado: e, tuttavia, bisogna

caratterizzate da una qual confusione, in ordine alle modalità dell’arresto, dovuta
al particolare contesto in cui erano avvenuti gli scontri tra i tifosi e le forze
dell’ordine; e come, in ogni caso, i tre testi, in specie Il primo ed il terzo, si
fossero impegnati a sostenere che Dimaiuta aveva preso parte al lancio degli
oggetti in viale Rapisarda e non anche che lo stesso avesse partecipato agli
scontri verificatisi in precedenza in piazza Spedini (v. pagg. 2-5 sent. 10 grado).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/04/2013

616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario

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